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Correzione di errori contabili - trattamento fiscale - rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio - trattamento fiscale delle poste correttive (risposta interpello agenzia delle entrate 21.3.2024 n. 73)

Pubblicato il 21 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Seac; Eutekne;

La risposta interpello Agenzia delle Entrate 21.3.2024 n. 73 ha chiarito che la disciplina sulla correzione degli errori contabili applicabile ai soggetti che adottano il principio di derivazione rafforzata es otto pongono il bilancio a revisione legale a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022 (introdotta dal DL 73/2022, conv. L. 122/2022, e modificata dalla L. 197/2022):
  • si applica agli errori corretti nel 2022 e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi;
  • si riferisce agli errori che sono qualificabili come tali secondo i principi contabili, indipendentemente dalla loro "rilevanza", mentre non trova applicazione agli errori che sono conseguenza di una non corretta applicazione di norme fiscali;
  • determina la rilevanza fiscale, ai fini IRES, delle poste correttive nell'esercizio in cui viene operata la correzione, ma non incide sulla natura del componente reddituale. Pertanto, continuano ad applicarsi le norme che limitano o riducono la rilevanza fiscale dei componenti negativi di reddito (nel caso di specie, canoni di leasing), i quali sono deducibili per l'importo che sarebbe stato deducibile nel periodo d'imposta in cui l'errore è stato commesso;
  • non determina la rilevanza delle poste correttive ai fini ACE.

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