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INAIL

Pubblicato il 04 maggio 2015 3A COMMERCIALISTI ASSOCIATI

SERVIZIO DNA SOCI ANCHE PER AZIENDE NON ANCORA ISCRITTE ALL'INAIL


L'Inail, con nota n.50620 dell'8 aprile, ha comunicato l'implementazione del servizio on line Dna Soci, che consente l’invio della Denuncia nominativa soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani (DNA Soci).

La circolare Inail n.11/14 aveva previsto, come procedura di emergenza, l’invio della denuncia tramite Pec alla casella di posta elettronica certificata della sede Inail competente in caso di comprovati ed eccezionali problemi tecnici che non consentano l’adempimento on line: il ricorso alla posta elettronica certificata per le denunce era però determinato, in gran parte, dall’indisponibilità del servizio online “DNA Soci” per le ditte non ancora iscritte all’Inail.

Pertanto, per consentire agli utenti intermediari l’utilizzo della procedura telematica per l’invio della Denuncia nominativa soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani (DNA Soci) anche per le ditte non ancora iscritte all'Inail, e per contenere il ricorso alla Pec, nel servizio on line Dna Soci è stato previsto l’inserimento del campo “Codice fiscale Nuova ditta”, da utilizzare per l’invio della denuncia preventiva per le aziende non titolari del codice ditta necessario per l’inserimento in delega da parte dell’intermediario.

Per agevolare gli utenti nel corretto utilizzo della procedura, in corrispondenza del campo “Codice fiscale Nuova ditta” è stata inserita la descrizione “Da utilizzare solo per ditte non ancora censite in Inail” ed è in corso la necessaria attività di aggiornamento del “Manuale d’uso DNA Soci”, disponibile nella sezione Leggi – Istruzioni e manuali del portale www.inail.it.



ASSICURAZIONE INAIL PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO


Si comunica che l’Inail, con circolare 27 marzo 2015, n.45, ha indicato le principali regole assicurative per i soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale, alla luce di quanto indicato dall’art.12, D.L. n.90/14, convertito con modificazioni dalla L. n.114/14.

In particolare, l’Istituto ha precisato che l’attività di volontariato prestata da tali soggetti in modo personale, spontaneo e gratuito, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è coperta dall’Inail, in deroga a quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato, e i relativi premi sono posti a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015.

L’assicurazione Inail, in particolare, copre i rischi legati agli infortuni e alle malattie professionali dei volontari beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito che prestano la loro attività nell’ambito delle iniziative progettuali ai fini di utilità sociale individuate dai soggetti promotori in favore di Comuni e di enti locali.

Sotto l’aspetto soggettivo i volontari beneficiari della predetta disciplina sono i soggetti percettori delle seguenti prestazioni:

  • cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;

  • integrazione salariale e contributo di cui all’art.5, co.5 ss., D.L. n.148/93, convertito, con modificazioni, dalla L. n.236/93 a seguito di stipula di contratti di solidarietà;

  • indennità di mobilità anche in deroga alla vigente normativa, Aspi e mini-Aspi;

  • prestazioni, legate alla cessazione del rapporto di lavoro o alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, anche a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’art.3, L. n.92/12 e successive modificazioni;

  • altre prestazioni di natura assistenziale finalizzate a rimuovere e superare condizioni di bisogno e di difficoltà della persona, erogate a livello nazionale e locale, individuate come utili per accedere alla misura sperimentale, ai sensi di quanto previsto all’art.4, co.3, decreto ministeriale 22 dicembre 2014.

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