La cessione di pallet unitamente alle merci deve considerarsi operazione accessoria alle vendita delle merci stesse, quindi assoggettata al trattamento Iva di queste ultime: non si applica quindi il reverse charge a tali operazioni. Questa la condivisibile posizione recentemente sposata dall’Agenzia delle Entrate, direzione regionale della Campania, in risposta ad un interpello proposto da un contribuente (n.914-112/15).
Il reverse charge sui pallet
Come già segnalato dal 1 gennaio 2015 sono state ampliate le ipotesi di applicazione del reverse charge (o inversione contabile): si tratta di un istituto fiscale secondo cui una operazione assoggettata ad Iva viene fatturata senza applicazione dell’imposta, imposta che sarà invece applicata dal soggetto che riceve (e registra) tale documento, tramite integrazione. Tale soggetto, dopo aver assolto l’Iva, potrà portarla in detrazione (se non presenta limiti oggettivi o soggettivi al diritto alla detrazione).
In buona sostanza, l’imposta viene assolta, anziché dal cedente / prestatore, dal cessionario / committente.
Per quanto riguarda la cessione di bancali in legno (o pallet) la disposizione di riferimento è l’art.74, co.7, d.P.R. n.633/72; la nuova formulazione in vigore dallo scorso 1 gennaio prevede che per le cessioni di bancali in legno recuperati da un precedente utilizzo è tenuto al pagamento dell’Iva il cessionario qualora sia soggetto passivo d’imposta. In queste circostanze, la fattura emessa dal cedente senza addebito dell’imposta e con l’annotazione “inversione contabile”, nonché eventualmente della norma di riferimento, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotata nei registri Iva entro il mese di ricevimento (ovvero comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese).
Da notare che tale meccanismo riguarda solo i bancali in legno usati.
Da subito si è posto il dubbio circa il comportamento da tenere quando il pallet non è oggetto principale della cessione, ma esso risulta essere correlato alla cessione di una merce ed il pallet viene compravenduto al solo fine di spostare la merce in questione.
Richiamando la Risoluzione n.10/E/02, l’Agenzia ha chiarito che:
“se gli imballaggi sono ceduti unitamente alla merce che contengono, senza la previsione della resa, la cessione ha natura di operazione accessoria a quella principale e, quindi, i relativi corrispettivi concorrono a formare la base imponibile dell’operazione principale (ossia della cessione della merce), ai sensi dell’art.12 d.P.R. n.633/72, sempre che l’operazione accessoria sia effettuata direttamente dal cedente o per suo conto e a sue spese, con applicazione della stessa aliquota Iva della cessione principale; diversamente, qualora sia espressamente pattuito il rimborso alla resa degli imballaggi, la loro cessione è da ritenersi operazione autonoma in quanto i corrispettivi degli imballaggi non concorrono a formare la base imponibile ai fini Iva della merce ceduta, ai sensi dell’art.15, co.1, n.4), del Decreto Iva; è tuttavia necessario, evidenziare l’importo della cauzione nella fattura di vendita della merce”. |
Pertanto, stante l’unitarietà dell’operazione quando vi è assenza dell’obbligo per l’acquirente della resa dei pallets, la relativa cessione deve essere considerata accessoria, con applicazione della medesima disciplina fiscale ai fini Iva, compresa la relativa aliquota, prevista per l’operazione principale posta in essere dallo stesso soggetto, senza quindi applicazione del meccanismo del reverse charge.