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INPS

Pubblicato il 15 febbraio 2016 3A Commercialisti Associati

CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO



Con la circolare n.209/15, l’Inps ha riassunto le principali peculiarità delle operazioni di conguaglio di fine anno 2015 dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens, nonché riepilogato le aliquote contributive del 2015.

Il conguaglio può essere effettuato, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2015” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2016), anche con quella di competenza di “gennaio 2016” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2016).

Inoltre, visto che i conguagli possono riguardare anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni possono essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2016” (scadenza di pagamento 16 marzo 2016), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2016.

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, infine, la sistemazione della maggiorazione del 18% ex art.22, L. n.177/76, potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2016”.


Elementi variabili della retribuzione

Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, si può tenere conto delle variazioni nel versamento dei contributi del mese successivo a quello interessato da tali fattori, fatta salva, per ogni anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza e quella soggetta a contribuzione. Ciò riguarda i seguenti elementi: lavoro straordinario, indennità di trasferta o missione, indennità di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro, indennità riposi per allattamento, giornate retribuite per donatori sangue, riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'Inail, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, indennità per ferie non godute, congedi matrimoniali, integrazioni salariali (non a zero ore), indennità di cassa, prestiti ai dipendenti, congedi parentali in genere, ratei di retribuzione del mese precedente (assunzione intervenuta nel corso del mese di dicembre) successivi all’elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2015, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2016, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli “imponibili negativi”, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Sulla posizione del lavoratore gli elementi variabili della retribuzione si considerano secondo il principio di competenza (dicembre 2015), mentre per l'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, etc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2016, salvo il caso di imponibile negativo per il quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare. Anche per la CU e il 770/2016 si deve tener conto delle variabili retributive nel computo dell’imponibile dell’anno 2015.


Massimale

Il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31 dicembre 1995 o per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, è pari per il 2015 a € 100.324 e si applica per la sola aliquota Ivs, inclusa l'aliquota aggiuntiva dell'1% ex art.3-ter, L. n.438/92. Il massimale non è frazionabile a mese e vale anche se l'anno è retribuito solo in parte; le retribuzioni di precedenti rapporti si cumulano per l’applicazione del massimale; in caso di rapporti simultanei le retribuzioni si cumulano per il massimale e ogni datore di lavoro deve contribuire sulla retribuzione corrisposta mensilmente fino al raggiungimento del massimale, tenendo conto del cumulo e, al superamento del tetto, l’imponibile si riduce in proporzione per i due rapporti di lavoro; le retribuzioni derivanti da lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di co.co.co. per il massimale.

Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento <EccedenzaMassimale>. Per la sistemazione di contribuzione versata in eccesso o in difetto rispetto al massimale, si devono utilizzare le specifiche <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>.


Contributo aggiuntivo Ivs 1%

Nei regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10% è dovuto un contributo dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che, per il 2015, è di € 46.123,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.844,00.

Si opera osservando il metodo della mensilizzazione, che può determinare necessità di conguagli così come nel caso di rapporti di lavoro simultanei o che si susseguono nel corso dell’anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite per ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Nel conguaglio si cumulano anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti) rapporti di lavoro, tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo e, in caso di rapporti simultanei, in linea di massima, il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata effettua il conguaglio.

Se gli adempimenti contributivi sono assolti con la denuncia del mese di gennaio 2016, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2015, perché dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2016. Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1%, a livello individuale, deve essere compilato l’elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di <DatiRetributivi>, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico UniEmens.


Monetizzazione delle ferie

L’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, anche non corrisposto, può avvenire nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Il momento in cui sorge l’obbligo contributivo non è anche il limite temporale per fruire delle ferie, quindi può verificarsi il caso in cui le stesse siano godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sul “compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato e il relativo compenso deve diminuire l’imponibile dell’anno (o del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato. Nell’UniEmens la specifica variabile retributiva con la causale FERIE consente di diminuire l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.


Fringe benefit

Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e, se il valore in questione è superiore al limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al limite, occorre assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente, tenendo conto anche dei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro, ma versando i contributi solo sul valore dei benefits erogati in proprio secondo le seguenti modalità:

  • aumentare la retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia dell'importo dei benefit corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
  • trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Prestiti ai dipendenti

Per la determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. La vigente misura del tasso di interesse è pari allo 0,05%.


Fondo di Tesoreria

Il versamento delle quote di Tfr va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In sede di conguaglio bisogna sistemare le differenze eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. La quota di Tfr versata mensilmente è al netto del contributo 0,50% ex art.3, u.c., L. n.297/82. Le aziende che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo sui premi di produzione stabiliti dalla contrattazione di secondo livello, all’atto del recupero della percentuale di incentivo spettante, ricomprendono anche il contributo aggiuntivo 0,50% che, una volta restituito ai datori di lavoro, riassume la sua natura originaria di Tfr e, quindi, aumenta la quota da versare al Fondo di Tesoreria. Per il versamento delle citate differenze occorre riportare i relativi importi valorizzando, nella denuncia individuale, il nuovo codice CF03 aggiunto in “TipoImpPregCMT” di <ImportoPregresso> di <Contribuzione> di <MeseTesoreria> di <MeseTFR> di <GestioneTFR>. Ciò vale anche per le agevolazioni contributive, aventi effetti sul contributo 0,50%, con necessità per le aziende di effettuare conguagli riferiti a periodi pregressi. Per le aziende obbligate dette somme vanno versate al Fondo di Tesoreria e, in sede di conguaglio 2015, le aziende interessate provvederanno al versamento utilizzando il codice CF03.

Per le aziende che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti. In tal caso occorre versare le quote dovute anche per i mesi pregressi, dall’inizio dell’attività, in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione, che - per il 2015 - è pari all’1,50% calcolato fino alla data di effettivo versamento. Le aziende costituitesi durante il 2015 che, al 31 dicembre 2015, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2016 (31 marzo 2016).


Rivalutazione del Tfr al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

Anche il Tfr versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore, con costo a carico del Fondo di Tesoreria. Sulle somme oggetto di rivalutazione va versata all’Erario l’imposta sostitutiva, che è stata rideterminata nella misura del 17% con effetto dalle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015. Entro il mese di dicembre 2015, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2016, si può conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria. Per individuarne l’ammontare si può calcolare una presunta rivalutazione avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice Istat. L'imposta sostitutiva è recuperata in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’Inps. Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza possono essere restituite attraverso la compilazione delle sezioni DenunciaIndividuale e DenunciaAziendale.


Operazioni societarie

Nelle ipotesi di operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art.2112 cod.civ. e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CU, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio sulle erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello contrattuale, le erogazioni liberali e i fringe benefit. Bisogna utilizzare, nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie), gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza e il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l’elemento <Matricola Azienda> con il codice dell’azienda di provenienza.


Recupero del contributo di solidarietà sulla previdenza complementare

Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al Tfr, destinate a previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà del 10%. L’1% di tale contributo confluisce presso il Fondo di garanzia contro il rischio di omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata. Per effettuare recuperi su detta contribuzione, in occasione delle operazioni di conguaglio o in corso d’anno, si utilizzano i seguenti codici causale istituiti nell’Elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> del flusso UniEmens:


Codice

Significato

L938

Rec.“contr.solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS.

L939

Rec. “contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002.



SGRAVIO PREMI DI RISULTATO - EROGAZIONE 2014



Si comunica che l’Inps, con messaggio n.162 del 15 gennaio 2016, ha comunicato le modalità e i tempi per il recupero dello sgravio contributivo da applicare ai premi di risultato erogati nel 2014.

In merito alle tempistiche, l’Istituto comunica che le operazioni di recupero dovranno terminare entro il 16 aprile 2016 (paga di marzo).

Relativamente alla modalità di recupero, il datore di lavoro dovrà utilizzare i seguenti codici:

Contrattazione aziendale

Contrattazione Territoriale

Codice

Significato

Codice

Significato

L242

Sgr. aziendale ex DI 8-04-2015 quota a favore del D.L.

L244

Sgr. territoriale ex DI 8-04-2015 quota a favore del D.L.

L243

Sgr. aziendale ex. DI 8-04-2015 quota a favore del lavoratore

L245

Sgr. territoriale ex. DI 8-04-2015 quota a favore lavoratore


da valorizzare nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> del flusso UniEmens.


TICKET LICENZIAMENTO ANCHE PER FINE LAVORI IN EDILIZIA E CAMBI APPALTO

Si informano i Signori clienti che a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono venute meno le deroghe previste in ordine al versamento del contributo NASpI da versare in caso di licenziamento del lavoratore (c.d. ticket licenziamento) riferite ai seguenti casi:

  • licenziamento per fine lavoro o fine cantiere, nell’edilizia;
  • licenziamento per fine appalto, anche se in virtù di clausole sociali della contrattazione collettiva i lavoratori sono assunti dal nuovo appaltatore (c.d. cambio appalto).

Per tali ipotesi, pertanto, dal 2016 il ticket deve essere versato.

Con il 1° gennaio 2017, venendo meno l’istituto della mobilità, il ticket sarà dovuto anche in caso di licenziamenti collettivi.


DENUNCIA DMAG PER LE ASSUNZIONI CONGIUNTE


Si informano i Signori clienti che l’Inps, con messaggio n.7635 del 28 dicembre 2015, ha reso note le modalità per la presentazione della denuncia trimestrale DMAG dei lavoratori assunti congiuntamente, operative a decorrere dalle denunce di competenza IV trimestre 2015.

In particolare, a conferma di quanto già indicato al punto 3.2 della circolare n.131/15, il Referente Unico nella compilazione del flusso DMAG dovrà indicare, in aggiunta ai consueti dati, i seguenti elementi:
  • il codice CIDA dell’azienda co-datrice presso la quale, nel trimestre di riferimento, il lavoratore assunto congiuntamente ha prestato la propria attività lavorativa;
  • C.F./P.I. dell’azienda co-datrice presso la quale, nel trimestre di riferimento, il lavoratore assunto congiuntamente ha prestato la propria attività lavorativa;

  • il codice “UNILAVCong” (cfr. D.D. Ministero del Lavoro n.85 del 28 novembre 2014) del lavoratore assunto congiuntamente.

Al momento della trasmissione della denuncia DMAG, i dati suindicati saranno oggetto di una verifica di congruità con le informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, sia con riferimento ai co-datori di lavoro che ai lavoratori assunti congiuntamente.

Sul sito internet dell’Istituto, nella sezione DOCUMENTAZIONE presente al link “Modelli DMAG: trasmissione telematica”, è stato pubblicato l’aggiornato documento contenente le specifiche tecniche di invio della denuncia DMAG.


NOVITÀ IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI


Dopo l’emanazione in vigore del D.Lgs. n.148/15, di riforma degli ammortizzatori sociali, entrato in vigore il 24 settembre 2015, anche agli apprendisti con contratto professionalizzante è stato esteso il campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Qui di seguito si riepilogano le principali novità.


Aliquote ordinarie Cigo


Destinatari

Aliquota

Industria in genere fino a 50 dipendenti

1,70%

Industria in genere oltre 50 dipendenti

2,00%

Industria e artigianato edile - Operai

4,70%

Industria e artigianato lapideo - Operai

3,30%

Industria e artigianato edile e lapideo fino a 50 dipendenti - Impiegati/Quadri

1,70%

Industria e artigianato edile e lapideo oltre 50 dipendenti - Impiegati/Quadri

2,00%


Apprendisti

Nello specifico gli apprendisti con contratto professionalizzante, dipendenti di aziende entranti nel campo di applicazione della cassa ordinaria o straordinaria, possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria. Diversamente, apprendisti dipendenti di imprese che hanno accesso al solo trattamento straordinario potranno beneficiare del solo trattamento straordinario, ma soltanto per la causale di crisi aziendale.

A seguito di ciò l’Inps è intervenuto, con messaggio n.24/16, chiarendo così gli obblighi contributivi relativi al finanziamento della cassa integrazione.

Relativamente ai contributi ordinari, l’Inps chiarisce che si riducono gli oneri contributivi della cassa e rimodula le aliquote contributive per Cigo tra i vari settori, definendoli secondo le misure che seguono a decorrere dal settembre 2015:

  • 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese edili, industriali e artigiane che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese lapidei industriali e artigiane che occupano fino a 50 dipendenti;
  • 2% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
  • 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese edili, industriali e artigiane che occupano oltre 50 dipendenti;
  • 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese lapidei industriali e artigiane che occupano oltre 50 dipendenti.

Giova ricordare che per gli apprendisti dipendenti di aziende destinatarie della sola Cigs l’aliquota di finanziamento dovuta è pari allo 0,90% (di cui 0,30% a carico del lavoratore).

Per espressa previsione legislativa, la contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione (sia Cigo che Cigs) sarà sempre dovuta in misura piena anche dai datori di lavoro che fruiscono dello sgravio contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2012 in favore dei contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.

Viene altresì precisato che per l’apprendista, alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Ai fini dell’identificazione della durata del periodo di neutralizzazione, i datori di lavoro interessati rapporteranno a giornate il valore delle ore di cassa integrazione complessivamente fruite dall’apprendista in vigenza del contratto di tipologia professionalizzante.


Compilazione dei flussi UniEmens

Il messaggio Inps identifica i nuovi codici che dovranno essere introdotti nell’elemento <TipoLavoratore> della denunzia UniEmens.


Codice

Descrizione

PA

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

PB

Apprendistato professionalizzante

PC

Apprendistato di alta formazione ricerca

M1

Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo


I datori di lavoro, in relazione ai periodi a partire da gennaio 2016, sono tenuti ad inviare i flussi UniEmens riferiti ai lavoratori in questione, utilizzando le predette codifiche. A partire dallo stesso periodo (gennaio 2016) non dovrà più essere valorizzato l’elemento <TipoApprendistato>.


Regolarizzazione periodi pregressi

Atteso che il D.Lgs. n.148/15 ha modificato le aliquote contributive ordinarie in caso di cassa integrazione, è necessario procedere alla regolarizzazione dei periodi pregressi (settembre-dicembre 2015). A tal fine, è necessario valorizzare – all’interno di “DenunciaIndividuale” “DatiRetributivi” – l’elemento “AltreADebito” indicando i seguenti dati:

  • in “CausaleADebito” il codice “M201” avente il significato di “Differenze Contributo CIGO” ovvero il codice “M202” avente il significato di “Differenze Contributo CIGS”;
  • in “AltroImponibile” la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;
  • in “ImportoADebito” l’importo del contributo dovuto riferito alla CIGO e/o alla CIGS.

La regolarizzazione delle differenze contributive potrà avvenire senza aggravio di oneri accessori purché effettuata entro il 16 aprile 2016.


Ammortizzatori sociali in deroga

L’Inps, con messaggio n.54 dell’11 gennaio 2016, ricorda che, a seguito del decreto interministeriale n.26591, sono state ripartite le risorse affinché le Regioni e le Province autonome possano provvedere a concedere i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità di competenza 2015 nelle misure previste dalla previgente disposizione normativa.

Il Ministero del Lavoro, nella nota 5 gennaio 2016, ha ricordato che per i trattamenti di competenza 2016 la Legge di Stabilità ha sancito che il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 gennaio 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno. A decorrere dai medesimi termini, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che, alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento non potrà essere concesso per più di quattro mesi non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi per i lavoratori residenti nei territori del Mezzogiorno.


Strutture Inps competenti per Cigo
L’Inps, con la circolare n.7/15, ha fornito istruzioni per la gestione della nuova disciplina sulla concessione delle integrazioni salariali ordinarie.
Il D.Lgs. n.148/15 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente competente. La nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti, in quanto non definite nel 2015, indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina; tuttavia le domande già prese in carico da una Sede saranno dalla stessa definite.
Per un’istanza di Cigo la struttura territorialmente competente alla concessione è individuata in base ai seguenti criteri:
  1. se l’Unità produttiva è ubicata nella medesima provincia dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda;
  2. se l’Unità produttiva è ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritta l’Azienda, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è ubicata l’Unità produttiva;
  3. nel caso in cui l’Unità produttiva, oltre ad essere “fuori provincia” rispetto alla sede Inps presso cui è iscritta l’azienda di riferimento, è ubicata in un’Area metropolitana o in una Provincia con almeno una Agenzia complessa, la sede territorialmente competente a ricevere la domanda è rispettivamente la Direzione metropolitana o la Direzione provinciale, a prescindere dalla circoscrizione territoriale in cui è ubicata tale Unità produttiva;
  4. se il cantiere non è qualificabile come Unità produttiva, la sede Inps territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l’Azienda e, per l’istruttoria delle domande relative ad eventi meteo nel settore edilizia ed affini, in attesa dell’attivazione della convenzione con un unico soggetto abilitato alla fornitura dei dati, le Sedi Inps dove è ubicato il cantiere dovranno rendere disponibili tutte le informazioni e i dati necessari alla Sede Inps competente alla trattazione della domanda.

Fino al momento dell’adozione del decreto del Ministro del Lavoro di cui all’art.16, co.2, D.Lgs. n.148/15, in sede di istruttoria della domanda continueranno ad essere osservati i criteri di esame delle domande di concessione già applicati dalle Commissioni Provinciali, nonché le medesime procedure già esistenti, ma i provvedimenti di concessione della Cigo o di reiezione della domanda riporteranno il riferimento al nuovo organo monocratico nella persona del Direttore di Struttura o di un Dirigente suo delegato ora competenti.


Istanza per Cigs

Con la nota n.14948 del 21 dicembre 2015, il Ministero del Lavoro ha chiarito la correlazione tra la presentazione dell’istanza e gli eventi che anticipano la domanda di Cigs, precisando il contenuto della circolare n.30/15.

In particolare, qualora la consultazione sindacale/verbale d’accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.148/15 e le relative istanze siano state presentate tra il 24 settembre 2015 e il 31 ottobre 2015, si deve ritenere vigente la normativa ante D.Lgs. n.148/15.


Inoltre, la normativa previgente consentiva un processo istruttorio in cui le sospensioni/riduzioni di orario erano precedenti all’istanza aziendale, i cui effetti retroagivano con riferimento alle sospensioni già effettuate. In merito a ciò il D.Lgs. n.148/15 può essere interpretato nel senso di salvaguardare la procedura già svolta dalle parti, nei limiti temporali sopra evidenziati.



CERTIFICATO DI LEGISLAZIONE APPLICABILE UE 


Il certificato di legislazione applicabile (A1) deve essere rilasciato nel caso in cui il lavoratore si rechi temporaneamente a lavorare in uno Stato membro dell’Ue, diverso da quello di provenienza (distacco), o nell’ipotesi di svolgimento dell’attività lavorativa in più Stati membri (lavoro contemporaneo).

Con il messaggio 218/16, l’Inps ha informato della predisposizione di nuovi modelli per il rilascio di tale certificato, aggiornato con le novità introdotte in materia dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.

I nuovi moduli, distinti per categoria di lavoratore, sono disponibili nell’area modulistica/ Unione Europea del sito www.Inps.it.

Trattandosi di modelli a compilazione dinamica, una volta aperto il file, nella prima pagina occorre specificare la fattispecie per la quale si chiede il certificato. Le opzioni sono le seguenti:

  1. dipendente pubblico distaccato (art.11, par.3/b);
  2. personale di volo e di cabina (art.11, par.5);
  3. lavoratore subordinato distaccato (art.12, par.1);
  4. lavoratore autonomo distaccato (art.12, par.2),
  5. lavoratore subordinato che esercita un'attività in più Stati (art.13 par.1);
  6. lavoratore autonomo che esercita un'attività in più Stati (art.13, par.2);
  7. lavoratore autonomo e subordinato che esercita un'attività in più Stati (art.13; par.3);
  8. dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (art.13, par.4).

Le domande di distacco relative ai lavoratori subordinati (opzione 3.) possono essere presentate solo dai datori di lavoro o dai soggetti delegati da questi ultimi alla gestione delle posizioni contributive (rappresentanti legali o consulenti del lavoro), tramite utilizzo della funzione cassetto bidirezionale disponibile, con accesso tramite PIN, tra i Servizi OnLine per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti” presenti sul portale Inps, avvalendosi della funzionalità “contatti”, oggetto “certificazioni di distacco”.


In tutti gli altri casi (opzioni 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8.), la richiesta deve essere inoltrata tramite Pec o lettera raccomandata A/R alle strutture territoriali Inps competenti, oppure è possibile presentare il modulo anche a mano presso gli sportelli Inps di residenza.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 maggio 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’ingeg...