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Concordato, taglio dell’Iva senza transazione

Pubblicato il 30 gennaio 2017 Il Sole 24 ore;Italia Oggi

Dal 1° gennaio scorso il debitore deve ricorrere alla transazione fiscale per proporre il pagamento parziale dei tributi - comprese Iva e ritenute - nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Lo ha previsto la Legge di Bilancio (articolo 1, comma 81, L. 232/2016), che ha modificato l’articolo 182-ter, L.F. (R.D. 267/1942). Invece, fino al 31 dicembre 2016 continua a operare un “doppio binario” alternativo: il debitore può accedere alla transazione fiscale, pagando però per intero Iva e ritenute; oppure può decidere di non avvalersi della transazione e di procedere alla falcidia anche di queste voci di debito. È questo il principio affermato dal Tribunale di Milano che, con il decreto del 29 dicembre 2016, si è espresso sulla legittimità di una proposta di concordato preventivo che, senza transazione fi-scale, prevedeva la falcidia dell’Iva e delle ritenute operate e non versate.