ISTRUZIONI PER I FLUSSI DI REGOLARIZZAZIONE UNIEMENS CON TICKET
Con il messaggio n. 4973 del 6 dicembre 2016, l’Inps ha fornito le istruzioni per trasmettere un flusso regolarizzativo UniEmens secondo le nuove modalità che saranno in vigore dal 3 gennaio 2017, che assicureranno la corretta gestione dei flussi inoltrati dai datori di lavoro, consentendo di individuare la tipologia di regolarizzazione e di collegare la documentazione necessaria per l’analisi amministrativa circa l’idonea compilazione e l’esatta quantificazione delle regolarizzazioni trasmesse, tramite comunicazione bidirezionale.
La novità principale riguarda l’obbligo di trasmettere apposita documentazione, alla quale farà seguito il rilascio di un ticket che dovrà essere inserito nel flusso. Quindi, prima di trasmettere un flusso regolarizzativo, si dovrà inviare, tramite cassetto bidirezionale e utilizzando l’oggetto “Uniemens – Regolarizzazione (DM-VIG) – Invio documentazione”, la specifica documentazione richiesta e poi si dovrà attendere la generazione non contestuale di un ticket, senza il quale il flusso non può essere correttamente inviato. Inoltre, dovranno essere indicate nuove informazioni diversificate per ogni Tipo Regolarizzazione, sia nella denuncia Individuale che in quella Aziendale.
Se la documentazione trasmessa fosse incongrua e/o insufficiente, ne sarà sollecitata l’integrazione: decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento, il flusso regolarizzativo (proposta vig) sarà respinto.
L’invio della documentazione non è richiesto per i flussi di variazione senza valenza contributiva o inerenti denunce UniEmens in stato errato o per la gestione di note di rettifica. In tutti gli altri casi, va sempre e comunque specificato il relativo tipo regolarizzazione (TipoRegolarizz).
La mancata compilazione dei campi indicati impedirà l’invio dei flussi, con segnalazione di mancato inserimento dei dati obbligatori.
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L’esito della regolarizzazione (DM10/vig) potrà essere verificato tramite l’apposita funzione del “Portale contributivo Aziende e Intermediari”.
Documentazione richiesta e informazioni da inserire nel flusso
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Tipo regolarizzazione
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Codice id
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Attributi UniEmens da valorizzare
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Documentazione
da inviare
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Regolarizzazione spontanea
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RS
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IdentInvioAttoINPS protocollo rilasciato dal sistema dopo l’invio della documentazione
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A seconda dei casi dovrà essere trasmessa copia del LUL, del contratto individuale, etc.
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Regolarizzazione a seguito sentenza differenze retributive
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SS
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IdentInvioAttoINPS protocollo rilasciato dal sistema dopo l’invio della documentazione
DataAtto = data della sentenza
IdentAtto = numero della sentenza
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Copia della sentenza comprensiva della data di deposito
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Regolarizzazione a seguito sentenza lavoro nero
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SN
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IdentInvioAttoINPS protocollo rilasciato dal sistema dopo l’invio della documentazione
DataAtto = data della sentenza
IdentAtto = numero della sentenza
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Copia della sentenza comprensiva della data di deposito
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Regolarizzazione per conciliazione monocratica
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CM
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IdentInvioAttoINPS protocollo rilasciato dal sistema dopo l’invio della documentazione
DataAtto = data della sentenza
IdentAtto = numero della sentenza
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Copia della conciliazione monocratica
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Regolarizzazione a seguito verbale di altri Enti – Differenze retributive
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VE
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IdentInvioAttoINPS protocollo rilasciato dal sistema dopo l’invio della documentazione
Ente Redattore CodEnteRedattore secondo le codifiche dell’allegato tecnico - Eventuali successive variazioni o integrazioni verranno inserite direttamente nell’allegato tecnico
· DTL
· INAIL
· GDF
· ASL
· AG ENTRATE
· PS
· CARABINIERI
DataAtto= data del verbale
IdentAtto= numero del verbale
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Copia del verbale comprensivo della data di notifica
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Regolarizzazione a seguito verbale di altri Enti – Lavoro Nero
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VN
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IdentInvioAttoINPS protocollo rilasciato dal sistema dopo l’invio della documentazione
Ente Redattore CodEnteRedattore secondo le codifiche dell’allegato tecnico - Eventuali successive variazioni o integrazioni verranno inserite direttamente nell’allegato tecnico
· DTL
· INAIL
· GDF
· ASL
· AG ENTRATE
· PS
· CARABINIERI
DataAtto= data del verbale
IdentAtto= numero del verbale
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Copia del verbale comprensivo della data di notifica
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Regolarizzazione per recupero della contribuzione virtuale edilizia “PEGASO”
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PE
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IdentInvioAttoINPS protocollo rilasciato dal sistema dopo l’invio della documentazione (facoltativo in quanto la quantificazione del debito è stata effettuata dall’Inps)
DataAtto= data della diffida inoltrata dall’Inps
IdentAtto= numero protocollo o identificativo Pec della diffida
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Copia della diffida (facoltativo)
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DOMANDE CIGO PER EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI
Con il messaggio n. 4824 del 29 novembre 2016, l’Inps ha integrato le istruzioni già fornite con il messaggio n. 4752 del 23 novembre 2016 in tema di nuova disciplina dei termini di presentazione delle domande di Cigo per eventi oggettivamente non evitabili.
La nuova disciplina consente alle aziende di presentare un’unica domanda per tutti gli eventi meteo che si verificano nel corso del mese precedente a quello di presentazione della richiesta stessa, superando così la precedente disciplina, che prevedeva il termine di 15 giorni dall’inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione.
Ora l’Istituto precisa che, in fase di prima applicazione e fino a diversa indicazione che sarà oggetto di apposito messaggio, è possibile inviare un’unica domanda, purché in ogni settimana riferita nella domanda sia presente almeno una giornata in cui si è verificato uno degli eventi in esame; sarà invece necessario inviare domande distinte qualora nel periodo di interesse siano presenti settimane prive di eventi oggettivamente non evitabili.
Per meglio comprendere, l’Inps ha fornito il seguente esempio: per eventi meteo di sospensione accaduti il 3, il 6 e il 12 ottobre 2016, può essere inoltrata un’unica domanda; invece nel caso di sospensione per gli eventi meteo accaduti nei giorni del 5 e 28 novembre 2016 sarà necessario presentare domande distinte.
TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE - PAGAMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE
L’Inps, con circolare n. 199/2016, interviene, ancora una volta, su un profilo operativo riguardante la Cig, in particolare sul tema della contribuzione addizionale.
Come noto, infatti, il Legislatore ha modificato, a mezzo del D.Lgs. 148/2015, le regole di determinazione del contributo addizionale da versare nel caso di utilizzo dello specifico ammortizzatore sociale. Tale contributo, graduato in aumento a seconda del periodo di fruizione della cassa integrazione, da calcolarsi sulla “retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate”, risulta essere del:
- 15%, oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.
L’Inps avvisa, quindi, che le modalità di calcolo e di versamento del citato contributo addizionale saranno oggetto di una prossima e apposita circolare, tenuto conto che dovranno essere apportate le necessarie modifiche al flusso UniEmens. In tale ambito, inoltre, verranno anche indicati i codici necessari al conguaglio contributivo, da effettuarsi da parte dei datori di lavoro che hanno anticipato il trattamento di integrazione, per il recupero del credito. Come di consueto, pertanto, sia il versamento del contributo addizionale, che il conguaglio degli importi a credito saranno consentiti entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione delle circolare annunciata.
Rimanendo in ambito di conguaglio contributivo, per i crediti vantati a seguito di anticipazione del trattamento di integrazione salariale, viene correttamente specificato che anche il termine semestrale di decadenza per l’effettuazione del detto conguaglio, previsto dalla nuova normativa, decorrerà decorso il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione dell’emananda circolare.
Nella circolare in esame viene inoltre spiegata l’effettiva decorrenza dell’obbligo di versamento del contributo addizionale. Si ricorda infatti che le nuove regole, proposte a mezzo del D.Lgs. 148/2015, si applicano a decorrere dal giorno 24 settembre 2015. In linea generale, quindi, il contributo addizionale sarà dovuto per quei trattamenti di integrazione salariale la cui domanda è stata presentata dal giorno 24 settembre 2015 in poi, pure se detta domanda riguarda anche periodi antecedenti alla data di presentazione. Per i trattamenti richiesti con domanda presentata fino al 23 settembre, pur contenenti periodi di integrazione successivi a tale data, non sarà invece dovuto il nuovo contributo addizionale.
Per i trattamenti di cassa integrazione straordinaria, concordati ed avviati prima del 24 settembre 2015, non si avrà obbligo di contribuzione addizionale secondo i nuovi parametri per i casi di:
- proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23 settembre 2015;
- istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24 settembre 2015.
La disciplina previgente si applica anche in tutti i casi in cui la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, posta al 24 settembre 2015, e le relative istanze di Cigs siano state presentate nell’arco temporale tra il 24 settembre 2015 e il 31 ottobre 2015.
Viene specificato che, ai fini del calcolo delle 52 o delle 104 settimane, periodi che differenziano, come esposto innanzi, la diversa percentuale del contributo dovuto, dovranno considerarsi i periodi di cassa integrazione per i quali sia stata presentata domanda all’Inps a decorrere dal 24 settembre 2015, anche se tale domanda sia relativa a periodi antecedenti. Al contrario, in caso di domande di Cigo presentate prima del 24 settembre 2015, non verranno conteggiati periodi di integrazione successivi a tale data.
Vista la mancanza di istruzioni, le aziende tenute al versamento del contributo addizionale provvederanno a regolarizzarsi, con versamento senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione dell’emananda circolare.
Nel caso in cui, nel corso di un determinato mese, siano superata una delle soglie temporali che determina il cambio di aliquota contributiva, la nuova e maggiore aliquota si dovrà applicare a partire dal periodo di competenza del mese successivo.
PAGAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI DEL FIS
Con il messaggio n. 4885 del 2 dicembre 2016, l’Inps ha fornito istruzioni sul pagamento diretto dell'assegno ordinario e dell'assegno di solidarietà erogati dal Fondo di integrazione salariale precisando che, in attesa delle istruzioni UniEmens utili per procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, il pagamento dell’assegno ordinario e di quello di solidarietà avverrà, in fase di prima applicazione, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario.
Il D.I. 94343/2016 ha adeguato il Fondo residuale istituito presso l’Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del D.Lgs. 148/2015, di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, assumendo, dalla medesima data, la denominazione di Fondo di integrazione salariale (FIS).
Il FIS garantisce due prestazioni: l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data d’inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro. Per le prestazioni sia di assegno di solidarietà che di assegno ordinario il Fondo provvede a versare alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Durante il periodo di percezione sia dell’assegno di solidarietà che dell’assegno ordinario il Fondo non eroga la prestazione accessoria dell’assegno al nucleo familiare né il Tfr. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal Fondo sono autorizzati dall’Inps competente in relazione all’unità produttiva o, in caso di aziende plurilocalizzate, dalla sede Inps dove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l’accentramento della posizione contributiva.
Con la circolare n. 22/2016 e il messaggio n. 1986/2016, sono state fornite le prime istruzioni relative all’operatività del Fondo medesimo e alle modalità di presentazione delle istanze, rispettivamente, di assegno ordinario e di assegno di solidarietà.
Istruzioni procedurali
Le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, una volta inoltrata domanda all’Inps, per consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, devono inoltre trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, raggruppandoli in file aziendali con periodicità mensile, il modello SR41, collegandosi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG>Invio richieste pag. dir SR41.
L’invio del modello SR41 potrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione e al rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Inps. Il pagamento ai lavoratori è subordinato al rilascio dell’autorizzazione e nei limiti della stessa.
Una volta emesso il provvedimento di concessione da parte del direttore, verrà dato avviso, alla struttura territoriale Inps competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati. La struttura territoriale provvede altresì alla notifica del provvedimento all’azienda istante. L’autorizzazione di pagamento verrà rilasciata dalla struttura territoriale Inps competente con l’indicazione del periodo, delle ore, del numero dei lavoratori e dell’importo autorizzato comprensivo di contribuzione correlata.
Infine, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari alla misura del 4% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni.
Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto avverranno con le medesime modalità operative previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni. Le modalità applicative saranno comunicate con separato messaggio Inps.
Istruttoria della domanda
All’atto della ricezione della domanda di concessione dell’assegno ordinario l’Inps provvederà alla relativa istruttoria, effettuando le seguenti verifiche:
- rispetto del requisito dimensionale;
- azienda rientrante nel campo di applicazione del fondo;
- prestazioni incompatibili del datore di lavoro;
- integrabilità della causale e verifica consultazione sindacale;
- rispetto dei termini di presentazione della domanda;
- coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo -biennio mobile;
- coerenza della durata della prestazione con le regole definite dal Fondo - quinquennio mobile;
- compatibilità dei lavoratori;
- ore autorizzabili nel biennio mobile;
- proporzionalità tra importo richiesto e tetto aziendale.
Terminata l’istruttoria, sulla base di una relazione, potrà essere adottato il relativo provvedimento.
Regime intertemporale di applicazione del FIS
Possono accedere alle prestazioni garantite dal FIS a decorrere:
- dal 1° gennaio 2016 le imprese che risultavano già iscritte al Fondo residuale, per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa intervenuti dal 1° gennaio 2016;
- dal 14 aprile 2016 i datori di lavoro con più di 15 dipendenti non iscritti al Fondo residuale per eventi intervenuti dal 30 marzo 2016. A tale categoria di datori di lavoro il codice di autorizzazione 0J è attribuito con decorrenza 1° gennaio 2016, pertanto, per la corretta istruttoria delle istanze, è necessario verificare in Anagrafica aziende - Iscrizione e Variazione Azienda la data di decorrenza dell’attribuzione del codice di autorizzazione. Laddove il codice di autorizzazione sia stato attribuito con decorrenza 1° gennaio 2016 e il datore di lavoro abbia una forza occupazionale superiore a 15 dipendenti, potrà accedere alle prestazioni esclusivamente per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 30 marzo 2016. Nell’eventualità in cui l’istanza di accesso alle prestazioni si riferisca ad un periodo anteriore, il datore di lavoro deve compilare l’allegato 1 alla circolare n. 201/2015, specificando le ore non indennizzabili, ossia le ore di sospensione o riduzione ricomprese tra l’inizio della riduzione/sospensione indicata nella domanda e la data del 29 marzo 2016;
- dal 1° luglio 2016: i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e sino a 15 dipendenti per eventi di riduzione dell’attività intervenuti dalla medesima data in relazione alle istanze di accesso all’assegno di solidarietà.
Compatibilità con i trattamenti in deroga e con i contratti di solidarietà di tipo B per il 2016
Con note n. 3223/2016 e n. 3763/2016 il Ministero del lavoro ha specificato che i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del FIS possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o al contributo di solidarietà di cui all’articolo 5, D.L. 148/1993, o alle prestazioni previste dal FIS.
Così come precisato con le circolare n. 56/2016 e n. 176/2016:
- ai fini del computo dei rispettivi periodi di fruizione, i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma;
- il datore di lavoro non può presentare domande di integrazione salariale in deroga o domande per il contributo di solidarietà e domande per i trattamenti garantiti dal FIS aventi ad oggetto periodi d’intervento parzialmente o totalmente coincidenti.
Sarà cura dell’Inps verificare che la fruizione da parte del datore di lavoro degli istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.
In caso di contemporanea presenza di domande per periodi totalmente o parzialmente coincidenti, le strutture territoriali, una volta verificato che non risulti alcun provvedimento di autorizzazione emesso per le altre prestazioni (deroga e solidarietà), procederanno all’istruttoria delle prestazioni richieste al FIS.
In presenza di prestazioni già autorizzate, se il periodo richiesto è totalmente coincidente, l’istanza di accesso al FIS dovrà essere respinta, mentre se il periodo richiesto è parzialmente coincidente, l’istanza di accesso al FIS potrà essere accolta parzialmente, esclusivamente con riferimento al periodo non coincidente con la prestazione già autorizzata. In tale ultima eventualità il datore di lavoro istante deve compilare l’allegato 1 alla circolare n. 201/2015, indicando le ore non indennizzabili, ossia le ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricadenti nel periodo coincidente con la prestazione già autorizzata a titolo di CIG in deroga o contributo di solidarietà.
Anzianità di effettivo lavoro
I beneficiari delle prestazioni garantite dal FIS sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di concessione del trattamento. Nel computo dei 90 giorni vanno ricompresi, oltre i giorni di ferie, festività, infortuni e i periodi di maternità obbligatoria, sia il sabato, in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale). In attesa dell’implementazione del flusso UniEmens, che consenta alla procedura di rilevare automaticamente tale requisito, lo stesso dovrà essere autocertificato dalle aziende richiedenti. Per le domande già pervenute, pertanto, sarà chiesto ai datori di lavoro istanti di autocertificare che ciascun lavoratore beneficiario possiede il requisito dei 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro nell’unità produttiva.
Requisito dimensionale
La verifica del requisito dimensionale si effettua sulla media occupazionale nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni di orario di lavoro. Ciò può comportare, a seconda della data di presentazione della domanda e della data di inizio delle sospensioni o riduzioni di attività, uno sfasamento tra la presentazione della domanda (precedente) e l’acquisizione del dato rilevato dalle comunicazioni del datore di lavoro (successivo). Per tale motivo, le domande che ricadono in tale fattispecie e per le quali non sarà possibile rilevare in tempo reale la forza aziendale, saranno evidenziate in procedura, con esito alert.
Una volta che il dato relativo alla dimensione aziendale sarà acquisito, la procedura cambierà l’esito in positivo o negativo a seconda della soglia dimensionale verificata. Tuttavia l’operatore di sede potrà comunque procedere in qualsiasi momento, prescindendo pertanto dal controllo automatico, con l’istruttoria delle domande in tutti quei casi in cui il numero dei lavoratori occupati al momento della presentazione della domanda sia tale da garantire ampiamente il raggiungimento o il non raggiungimento del requisito occupazionale, modificando l’esito da alert rispettivamente in positivo o negativo.
Termini di presentazione della domanda: verifica del periodo neutro
La procedura verifica automaticamente che le istanze di accesso alle prestazioni garantite dal FIS siano presentate nel rispetto dei termini previsti. Con circolare n. 22/2016 e con messaggio n. 1986/2016 sono stati indicati i termini entro i quali, a seguito dell’aggiornamento della procedura per l’invio on-line delle istanze di assegno ordinario e di assegno di solidarietà, le medesime prestazioni potevano essere considerate come presentate nei termini: 19 febbraio 2016 per l’assegno ordinario e 12 maggio 2016 per l’assegno di solidarietà.
Il periodo neutro, interessando un numero esiguo di domande, non è verificato automaticamente dalla procedura. Pertanto il controllo è demandato all’operatore Inps che dovrà verificare se, stante l’esito negativo proposto dalla procedura, le istanze in realtà debbano considerarsi presentate nei termini in quanto ricadenti nel periodo neutro così come dettagliato nelle richiamate note dell’Istituto.
A titolo esemplificativo: un’istanza di assegno ordinario presentata in data 5 febbraio 2016 per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 marzo 2016, verrà esposta con esito negativo, ma in realtà, ricadendo la data di presentazione nel periodo neutro così come individuato dalla circolare n. 22/2016 (1° gennaio - 19 febbraio 2016), la stessa dovrà essere considerata come presentata nei termini. Pertanto l’operatore di sede dovrà modificare l’esito proposto dalla procedura da negativo a positivo.
Cambio causale
Nell’eventualità in cui, a seguito di un mero errore materiale, all’atto della presentazione della domanda il datore di lavoro specifichi una causale diversa da quella indicata nella scheda causale allegata alla domanda, previa verifica presso il datore di lavoro, è possibile procedere con l’istruttoria della domanda sulla base della causale di cui alla scheda allegata all’istanza.
Presentazione a Fondo diverso da quello di appartenenza
In sede di presentazione dell’istanza di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo, in caso di datore di lavoro non rientrante nel campo di applicazione del medesimo, l’istante è avvertito dell’errore e, qualora voglia proseguire ugualmente con l’inoltro della domanda, è invitato a regolarizzare la propria posizione presso la Struttura Inps territorialmente competente. Alcune istanze sono state inoltrate ad altri Fondi. In considerazione del fatto che tale errore è conseguenza dell’impossibilità di inoltrare la domanda al FIS, le istanze inoltrate ad altri Fondi fino alla data del 3 febbraio 2016 possono essere ripresentate e considerate come pervenute nei termini per il medesimo periodo di sospensione o riduzione di attività lavorativa. A tal fine è stato predisposto l’elenco con i nominativi dei datori di lavoro che erroneamente hanno inoltrato le domande ad altri Fondi, le date delle domande e le strutture Inps territorialmente competenti all’istruttoria delle stesse affinché le sedi competenti comunichino ai datori di lavoro interessati la possibilità, qualora ne abbiano ancora interesse, di inoltrare la domanda al FIS.
Verifica: datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione del Fondo
La circolare n. 176/2016, al paragrafo 7.1, ha disposto che i datori di lavoro potenzialmente rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo continueranno ad essere contraddistinti dal c.a. "0J", a prescindere dal requisito dimensionale. L’attribuzione del c.a. 0J, pertanto, non è di per sé sufficiente a stabilire l’appartenenza del datore di lavoro al campo di applicazione del Fondo, che va verificata congiuntamente al requisito dimensionale del medesimo (più di 5 dipendenti). La procedura, in questa prima fase di rilascio, verifica autonomamente i due controlli, esponendo automaticamente con esito positivo l’eventualità in cui l’azienda abbia più di cinque dipendenti e le sia stato attribuito il codice 0J. Tuttavia possono verificarsi casi in cui il datore di lavoro con più di 5 dipendenti e codice 0J non rientri ugualmente nel campo di applicazione del Fondo. Sono queste le ipotesi elencate nell’all.1 alla circolare n. 176/2016. In tali casi, nonostante l’esito positivo del controllo, la domanda deve essere respinta in quanto l’azienda non rientra nel campo di applicazione del FIS, ma nel campo di applicazione della Cigs.