CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA - COMPILAZIONE UNIEMENS
L’Inps, con circolare n. 230 del 29 dicembre 2016, ha offerto ulteriori chiarimenti in materia di congedo parentale su base oraria per i lavoratori del settore privato, in particolare per quanto riguarda la modalità transitoria di compilazione del flusso UniEmens, in attesa di una più ampia revisione della materia che codifichi le diverse modalità di fruizione del congedo parentale e i corrispondenti codici conguaglio.
La circolare n. 230/2016 integra la circolare n. 152/2015 in tema di congedo parentale fruito in modalità oraria.
Le novità nel flusso UniEmens
L’Istituto precisa che tutte le nuove funzionalità saranno disponibili a partire dai flussi inviati successivamente al 1° gennaio 2017. Le aziende saranno tenute alla compilazione dei nuovi elementi dal mese di competenza marzo 2017, ferma restando la necessità di adeguare anche le denunce pregresse a partire dalla competenza agosto 2015.
Le innovazioni apportate al flusso UniEmens sono le seguenti:
- per disciplinare compiutamente la fruizione oraria, tenendo conto della possibile fruizione ripartita tra i genitori, e dell’evenienza che il congedo possa riferirsi a più di un figlio, nella procedura UniEmens è stato introdotto uno specifico elemento <InfoAggEvento>, nel quale si dovrà riportare l’indicazione del codice fiscale del bambino. L’informazione, in caso di adozione o affidamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia. Il dettaglio delle specifiche tecniche per la compilazione dell’elemento sono descritte nel documento tecnico del flusso UniEmens. Sono stati introdotti due nuovi codici evento: MA0 e MB0, riferiti alla fruizione oraria dei congedi NON orari MA2 e MB2. I preesistenti codici MA2 e MB2 sono stati rinominati e conservano validità per le fruizioni diverse da quella oraria;
- agli eventi MA0 e MB0 è stata estesa la compilazione del calendario giornaliero, il quale dettaglia il giorno in cui cade l’evento e la sua durata in ore;
- è stato introdotto il nuovo elemento <TipoApplCongedoParOre>, in cui indicare la modalità di fruizione del congedo parentale a ore in presenza o in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il medesimo su base oraria;
-
per l’ipotesi di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplini la fruizione del congedo è stato introdotto l’elemento <MonteOreGiornEquivalente>, con la funzione di individuare il monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa, così come disposto da specifica contrattazione collettiva, anche di secondo livello. Nel <MonteOreGiornEquivalente> il datore di lavoro dovrà dichiarare il numero di ore che compongono l’intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite. Il valore dovrà essere commisurato all’intera giornata se il lavoratore presta l’attività in regime di full time, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di part time. Il nuovo elemento <MonteOreGiornEquivalente > non ha valenza contributiva. L’informazione contenuta nell’elemento <MonteOreGiornEquivalente>– abbinata alla durata dell’evento di cui al calendario giornaliero – consentirà alle procedure gestionali Inps, per tutto il protrarsi ultramensile del congedo, di totalizzare le ore rapportandole a giorni pieni pur se la fruizione dovesse risultare disomogenea (periodi a ore e periodi a giornate o settimane/mesi);
- per l’ipotesi di assenza di contrattazione collettiva sarà sufficiente la valorizzazione dell’elemento <TipoApplCongedoParOre>, in quanto in tale fattispecie i congedi possono essere fruiti unicamente in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Ai fini della riconduzione a giorni del congedo parentale fruito in modalità oraria rileverà soltanto il dato della mezza giornata a prescindere dalla composizione oraria della stessa.
Modalità di compilazione del flusso UniEmens in presenza di evento MA0
In caso di fruizione oraria del congedo di cui all’articolo 32, D.Lgs. 151/2005, nell’elemento <CodiceEvento> dovrà essere apposto il codice MA0.
Le settimane in cui si colloca l’evento MA0 saranno valorizzate con “tipo copertura” 2 parzialmente retribuite.
L’elemento <DiffAccredito> conterrà la “retribuzione persa” nel mese riferita al totale ore MA0 fruite.
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le seguenti precisazioni utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = MA0
- Elemento <NumOreEvento> = Numero ore MA0 fruite nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo).
Qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’Elemento <Lavorato> sarà = N. L’Elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2, se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1, se il permesso di altro tipo NON è retribuito (es. congedo parentale a ore + ore di sciopero).
Nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.
Compilazione del flusso UniEmens in presenza di evento MB0
In caso di fruizione oraria del congedo di cui all’articolo 35, comma 2, D.Lgs. 151/2001, nell’elemento <CodiceEvento> dovrà essere apposto il codice MB0.
Le settimane in cui si colloca l’evento MB0 saranno valorizzate con “tipo copertura” 2 parzialmente retribuite.
L’elemento <SettAccredito> conterrà la durata dell’assenza espressa in settimane e rapportata in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall’evento MB0 (per i lavoratori del settore Sport e Spettacolo in luogo dell’elemento <SettAccredito> va compilato l’elemento <GiorniAccredito>).
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le seguenti precisazioni utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = MB0
- Elemento <NumOreEvento> = Numero ore MB0 fruite nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo)
Qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa l’Elemento <Lavorato> sarà = N. L’Elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito (es. congedo parentale a ore + ore di sciopero).
Nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.
Modalità di correzione delle denunce già inviate
Le denunce già trasmesse dovranno essere adeguate mediante la compilazione dell’elemento <MesePrecedente> o - nei casi in cui sia necessario - mediante la trasmissione di una denuncia di variazione.
Dovranno essere comunicate le informazioni riferite ai nuovi elementi <MonteOreGiornEquivalente>, <InfoAggEvento>, <InfoAggEvento>.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens per il conguaglio delle indennità anticipate.
Per il conguaglio della indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, relativamente ad entrambe le tipologie di eventi di cui ai paragrafi precedenti, valgono provvisoriamente le modalità illustrate al paragrafo 5.2 della circolare n. 152/2015, in attesa di una più ampia revisione della materia che codifichi le diverse modalità di fruizione del congedo parentale ed i corrispondenti codici conguaglio.
In particolare, dovrà essere valorizzato nell’elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> il codice causale “L062” avente il significato di “indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria” e nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.
GESTIONE NUOVA CIGO E CIGS
Si comunica che l’Inps, con circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, ha definito gli aspetti operativi della nuova disciplina degli ammortizzatori sociali, analizzando in particolar modo come recuperare le prestazioni anticipate dal datore di lavoro in questi mesi, provvedendo altresì al versamento della contribuzione aggiuntiva.
I principali adempimenti saranno operativi da marzo 2017 lasciando così il tempo alle case software e ai datori di lavoro di attrezzarsi.
Di seguito le principali novità:
- richiesta di nuove indicazioni in UniEmens relativamente alle Unità Produttive;
- predisposizione nuovi elementi UniEmens per recuperare i trattamenti anticipati da parte del datore di lavoro;
- predisposizione di nuovi elementi UniEmens per versare il contributo aggiuntivo (arretrati e di competenza);
- predisposizione di nuovi flussi per gestire la Cigo e la Cigs tramite il ticket.
Inoltre l’Istituto, con la predetta circolare, definisce quali sono le aziende e i soggetti beneficiari della cassa integrazione e gli elementi di determinazione della contribuzione aggiuntiva (la base imponibile è la retribuzione persa).
In conclusione, l’Inps rimanda a un futuro messaggio le linee operative per i datori di lavoro che, in attesa della circolare, avessero comunque operato il recupero in situazioni particolari non sistemabili autonomamente dall’Istituto.
Per le questioni di dettagli rimandiamo alla copiosa circolare.
CESSAZIONE DELLA MOBILITÀ ED EFFETTI CONTRIBUTIVI
Si comunica che l’Inps, con messaggio 11 gennaio 2017, n. 99, ha illustrato i principali effetti decorrenti dal 1° gennaio 2017, data di abrogazione dei seguenti trattamenti erogati in caso di disoccupazione involontaria:
- indennità di mobilità ordinaria;
- trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui agli articoli 9-19, L. 427/1975.
L’abrogazione dei predetti trattamenti determina la cessazione dell’obbligo di versamento delle seguenti forme contributive:
- contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile (articolo 16, comma 2, lettera a), L. 223/1991);
- contributivo d’ingresso alla mobilità (articolo 5, comma 4, L. 223/1991);
- contributo aggiuntivo per il trattamento speciale DS per l’edilizia, pari allo 0.80% della retribuzione imponibile (articolo 15, L. 427/1975).
Le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex articoli 4 e 24, L. 223/1991, e adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità. Tuttavia, l’Istituto chiarisce che laddove, invece, i licenziamenti dei lavoratori intervengano a far tempo dal 31 dicembre 2016, i datori di lavoro non saranno più tenuti al pagamento del contributo d’ingresso ex articolo 5, comma 4, L. 223/1991, stante l’abrogazione di tale disposizione dal 1° gennaio 2017.
In particolare, i datori di lavoro potranno procedere alle operazioni di conguaglio fin dalla prima denuncia UniEmens utile (competenza gennaio 2017), utilizzando il noto codice “G800”, avente il significato di “Recupero ai sensi dell’art. 4, co. 10, legge n. 223/91”.
Inoltre l’Istituto ribadisce che gli incentivi disciplinati dall’articolo 8, commi 2 e 4, e dall’articolo 25, comma 9, L. 223/1991, troveranno applicazione fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data.
Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non potrà trovare applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.
CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO
Con la circolare n. 237/2016, l’Inps ha riassunto le principali peculiarità delle operazioni di conguaglio di fine anno 2016 dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens.
Il conguaglio può essere effettuato, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2016” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2017), anche con quella di competenza di “gennaio 2017” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2017).
Inoltre, visto che i conguagli possono riguardare anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni possono essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2017” (scadenza di pagamento 16 marzo 2017), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2017.
Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, infine, la sistemazione della maggiorazione del 18% ex articolo 22, L. 177/1976, potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2017”.
Elementi variabili della retribuzione
Qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, si può tenere conto delle variazioni nel versamento dei contributi del mese successivo a quello interessato da tali fattori, fatta salva, per ogni anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza e quella soggetta a contribuzione. Ciò riguarda i seguenti elementi: lavoro straordinario, indennità di trasferta o missione, indennità di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro, indennità riposi per allattamento, giornate retribuite per donatori sangue, riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'Inail, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, indennità per ferie non godute, congedi matrimoniali, integrazioni salariali (non a zero ore), indennità di cassa, prestiti ai dipendenti, congedi parentali in genere, ratei di retribuzione del mese precedente (assunzione intervenuta nel corso del mese di dicembre) successivi all’elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.
Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2016, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2017, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli “imponibili negativi”, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Sulla posizione del lavoratore gli elementi variabili della retribuzione si considerano secondo il principio di competenza (dicembre 2016), mentre per l'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, etc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2017, salvo il caso di imponibile negativo per il quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare. Anche per la CU e il 770/2017 si deve tener conto delle variabili retributive nel computo dell’imponibile dell’anno 2016.
Massimale
Il massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31 dicembre 1995 o per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, è pari per il 2016 a 100.324 euro e si applica per la sola aliquota Ivs, inclusa l'aliquota aggiuntiva dell'1% ex articolo 3-ter, L. 438/1992. Il massimale non è frazionabile a mese e vale anche se l'anno è retribuito solo in parte; le retribuzioni di precedenti rapporti si cumulano per l’applicazione del massimale; in caso di rapporti simultanei le retribuzioni si cumulano per il massimale e ogni datore di lavoro deve contribuire sulla retribuzione corrisposta mensilmente fino al raggiungimento del massimale, tenendo conto del cumulo e, al superamento del tetto, l’imponibile si riduce in proporzione per i due rapporti di lavoro; le retribuzioni derivanti da lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di co.co.co. per il massimale.
Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l’elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell’elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento <EccedenzaMassimale>. Per la sistemazione di contribuzione versata in eccesso o in difetto rispetto al massimale, si devono utilizzare le specifiche <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>.
Contributo aggiuntivo Ivs 1%
Nei regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10% è dovuto un contributo dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che, per il 2016, è di 46.123 euro che, rapportato a dodici mesi, è pari a 3.844 euro.
Si opera osservando il metodo della mensilizzazione, che può determinare necessità di conguagli così come nel caso di rapporti di lavoro simultanei o che si susseguono nel corso dell’anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite per ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Nel conguaglio si cumulano anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti) rapporti di lavoro, tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo e, in caso di rapporti simultanei, in linea di massima, il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata effettua il conguaglio.
Se gli adempimenti contributivi sono assolti con la denuncia del mese di gennaio 2017, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2016, perché dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2017. Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1%, a livello individuale, deve essere compilato l’elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di <DatiRetributivi>, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico UniEmens.
Monetizzazione delle ferie
L’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, anche non corrisposto, può avvenire nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Il momento in cui sorge l’obbligo contributivo non è anche il limite temporale per fruire delle ferie, quindi può verificarsi il caso in cui le stesse siano godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sul “compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato e il relativo compenso deve diminuire l’imponibile dell’anno (o del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato. Nell’UniEmens la specifica variabile retributiva con la causale FERIE consente di diminuire l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.
Fringe benefit
Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e, se il valore in questione è superiore al limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al limite, occorre assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente, tenendo conto anche dei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro, ma versando i contributi solo sul valore dei benefits erogati in proprio secondo le seguenti modalità:
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aumentare la retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia dell'importo dei benefit corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 258,23 euro nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
Prestiti ai dipendenti
Per la determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. La vigente misura del tasso di interesse è pari allo 0,00%.
Fondo di Tesoreria
Il versamento delle quote di Tfr va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In sede di conguaglio bisogna sistemare le differenze eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. Per le aziende che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti. In tal caso occorre versare le quote dovute anche per i mesi pregressi, dall’inizio dell’attività, in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione. Le aziende costituitesi durante il 2016 che, al 31 dicembre 2016, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2017 (31 marzo 2017).
Rivalutazione del Tfr al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
Anche il Tfr versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento, al netto dell’imposta sostitutiva, deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore, con costo a carico del Fondo di Tesoreria. Sulle somme oggetto di rivalutazione va versata all’Erario l’imposta sostitutiva, che è stata rideterminata nella misura del 17% con effetto dalle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2016. Entro il mese di dicembre 2016, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2017, si può conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria. Per individuarne l’ammontare si può calcolare una presunta rivalutazione avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice Istat. L'imposta sostitutiva è recuperata in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’Inps. Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza possono essere restituite attraverso la compilazione delle sezioni DenunciaIndividuale e DenunciaAziendale.
Operazioni societarie
Nelle ipotesi di operazioni societarie che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'articolo 2112 cod. civ. e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CU, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, incluse le quote retributive da assoggettare allo sgravio sulle erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello contrattuale, le erogazioni liberali e i fringe benefit. Bisogna utilizzare, nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie), gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza e il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando l’elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l’elemento <Matricola Azienda> con il codice dell’azienda di provenienza.
Recupero del contributo di solidarietà sulla previdenza complementare
Sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al Tfr, destinate a previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà del 10%. L’1% di tale contributo confluisce presso il Fondo di garanzia contro il rischio di omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata. Per effettuare recuperi su detta contribuzione, in occasione delle operazioni di conguaglio o in corso d’anno, si utilizzano i seguenti codici causale istituiti nell’Elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> del flusso UniEmens:
Codice
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Significato
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L938
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Rec.“contr.solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS.
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L939
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Rec. “contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002.
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LE ISTRUZIONI INPS PER LE UNIONI CIVILI
Si informano i Signori Clienti che l’Inps, con messaggio n. 5171/2016, ha diramato importanti chiarimenti in ordine alle unioni civili tra persone dello stesso sesso e alla disciplina delle convivenze, recentemente regolamentate dalla L. 76/2016.
In riferimento alle unioni civili, viene espressamente previsto che, al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Per quanto riguarda l’Inps, rimandando a un futuro messaggio le istruzioni procedurali inerenti alla gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali, con il messaggio di fine dicembre è stato evidenziato che, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (ad esempio pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.
NUOVA GESTIONE DEGLI UNIEMENS RETTIFICATIVI
Si comunica che l’Inps, con messaggio n. 4973 del 6 dicembre 2016, avente ad oggetto “Implementazioni per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali UNIEMENS – Flussi di regolarizzazione”, ha comunicato una nuova procedura da attivare in caso di rettifica delle denunce già inviate.
Tale nuova procedura decorre dai flussi inviati dal 1° febbraio 2017 (messaggio Inps n. 5274/2016).
A mente della nuova procedura, prima di poter procedere alla trasmissione di un flusso regolarizzativo, sarà necessario inviare, tramite cassetto bidirezionale, utilizzando l’oggetto definito ad hoc: “Uniemens – Regolarizzazione (DM-VIG) – Invio documentazione”, la specifica documentazione richiesta. Tale trasmissione comporterà l’automatica generazione di un ticket consistente nel protocollo Inps attestante l’avvenuto invio della comunicazione, che dovrà essere inserito nel flusso. Il protocollo verrà rilasciato in modo asincrono rispetto all’invio della comunicazione, per cui sarà onere dell’azienda attendere il rilascio del protocollo prima di inviare i flussi di regolarizzazione.
L’Istituto inoltre chiarisce che qualora la documentazione trasmessa tramite cassetto bidirezionale dovesse risultare incongrua e/o insufficiente, le sedi dovranno tempestivamente sollecitare l’integrazione della documentazione mediante il canale Pec del cassetto bidirezionale medesimo (o, in mancanza, mediante raccomandata a/r). Decorsi inutilmente 30 giorni dal ricevimento, il flusso regolarizzativo (proposta vig) dovrà essere respinto, con conseguente ripristino della situazione iniziale.