Secondo le risposte a interpello Agenzia delle Entrate 24.11.2025 n. 293 e 294, l'istituto della remissione in bonis ex art. 2 del DL 2.3.2012 n. 16 è utilizzabile per comunicare l'ingresso di una nuova società in un consolidato fiscale già esistente. A tal fine, è necessario che il comportamento delle parti sia stato coerente con la volontà di avvalersi del regime fin dal momento in cui si sarebbe dovuta esercitare l'opzione. Non è coerente, ad esempio, che la società da includere nella tassazione di gruppo abbia versato autonomamente il secondo acconto delle imposte, poiché, se l'opzione fosse stata tempestivamente esercitata, esso sarebbe stato versato dalla controllante insieme all'acconto del consolidato.