La risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 296/2025 esamina il trattamento delle somme percepite a titolo di riscatto anticipato di un fondo di previdenza complementare italiano da una persona residente a Singapore, la quale aveva in precedenza svolto attività lavorativa in Italia e che, nell'anno di erogazione delle somme, non aveva maturato il requisito anagrafico per il pensionamento. L'Agenzia rileva che le prestazioni pensionistiche complementari, comunque erogate, costituiscono reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 co. 1, lett. h-bis) del TUIR e, stante la residenza italiana del soggetto pagatore (art. 23 co. 2 lett. b) del TUIR) il fondo è tenuto ad applicare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ai sensi degli artt. 24 co. 1-quater del DPR 600/73 e 14 del D.lgs. 252/2005. L'Agenzia precisa poi che il trattamento convenzionale delle pensioni e delle "altre remunerazioni analoghe" (art. 17 del trattato Italia-Singapore) sia riservato ai casi in cui la persona abbia maturato il diritto ad accedere alla prestazione pensionistica. Tale circostanza non risulta verificata nel caso esaminato con la conseguenza che gli importi in parola rientrano tra i redditi di lavoro subordinato disciplinati dall'art. 14, § 1, della Convenzione. Posto che, nel caso di specie, la posizione previdenziale è maturata interamente negli anni in cui la persona svolgeva la propria attività lavorativa in Italia, i redditi sono imponibili anche in Italia.