La Corte di cassazione, con la pronuncia n. 21974/2025, ha stabilito che, nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia accolto interamente il ricorso, ma in secondo grado vi sia un ribaltamento della medesima, la cartella di pagamento originariamente emessa non ha valore. Pertanto, ai fini della riscossione occorre che vi sia una nuova iscrizione a ruolo con successiva notifica della (nuova) cartella di pagamento. Invece, nel diverso caso di ricorso parzialmente accolto, il ruolo originario resta valido per la parte ancora in essere a seguito della sentenza, in quanto la minor somma è comunque compresa nel medesimo senza che sia necessario sgravare gli importi e formarne uno ex novo (Cass. 16094/2024).