La Relazione illustrativa al D.lgs. correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 20.11.2025, ha precisato che, nelle ipotesi in cui gli aggiustamenti derivanti dall'applicazione della disciplina del transfer pricing non soddisfano i requisiti per essere assimilati alle correzioni di errori contabili (secondo le definizioni contenute nel documento OIC 29 e nello IAS 8), in quanto gli stessi sono effettuati in virtù di informazioni o dati sopraggiunti successivamente, tali rettifiche non possono essere ricondotte nell'alveo della disciplina sulla correzione degli errori contabili di cui all'art. 83 del TUIR. La Relazione riporta l'esempio delle eventuali rettifiche derivanti dalla chiusura dei bilanci delle consociate estere oltre il termine del bilancio della controllante che consentono di avere la disponibilità di nuove informazioni o nuovi dati necessari per la registrazione dell'operazione non in possesso, tuttavia, della stessa controllante al momento di chiusura e approvazione del bilancio di quest'ultima.