Ai sensi dell'art. 54-septies co. 2 del TUIR, le spese sostenute dal professionista per gli omaggi fatti ai clienti rientrano sempre tra quelle di rappresentanza. Pertanto, anche i regali di valore inferiore a 50,00 euro sono deducibili nel limite dell'1% dei compensi incassati nel periodo d'imposta. Quale elemento di novità rispetto allo scorso anno, in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 1 lett. e) n. 1) del DL 84/2025 (che ha integrato l'art. 54-septies co. 2 del TUIR), le spese di rappresentanza e quelle per omaggi, ovunque sostenute, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo solo se pagate con versamento bancario o postale o mediante i sistemi previsti dall'art. 23 del D.lgs. 241/97. Per gli esercenti arti e professioni, i nuovi obblighi si applicano alle spese in esame sostenute a partire dal 18.6.2025 (data di entrata in vigore del DL 84/2025). Pertanto, ai fini della relativa deducibilità dal reddito di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP, le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute nel 2025 devono essere pagate: - fino al 17.6.2025, senza vincoli particolari (anche, ad esempio, in contante); - dal 18.6.2025, esclusivamente con gli strumenti tracciabili indicati.