Scade il 16 giugno 2010 la prima rata dell'Ici 2010, da pagare per fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli con le regole dell’anno 2009 (rimane buona norma esaminare il contenuto delle delibere adottate da ciascun comune). Si ricorda che non si deve l’Ici per l'abitazione principale, a partire dal 2008, con esclusione delle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. Esenti anche gli immobili che, con delibera adottata a fine maggio 2008, i Comuni hanno assimilato all'abitazione principale. Il pagamento è effettuabile con il modello F24 o in posta.
weekly news 22/2010