Una società del Nord Italia ha dislocato in Romania parte della propria produzione ed ha inviato nello stesso Stato dei macchinari, dandoli in comodato d’uso all’azienda produttrice in loco. La contribuente riteneva perciò di poter dedurre dall’imposta i costi dei suddetti macchinari presi in locazione e utilizzati per l’esternalizzazione della propria produzione.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 1389 del 21 gennaio 2011, spiega che di fronte a fenomeni, sempre più frequenti, di esternalizzazione dei cicli produttivi, deve essere documentato con esattezza il rapporto di delocalizzazione della produzione per vedere se esso sia funzionale e integrato al ciclo produttivo dell’azienda e se effettivamente tale processo serva al miglioramento dei conti economici dell’impresa, anche nella forma di risparmio di spesa.
Pertanto, solo se si verificano tali presupposti si può ammettere la deducibilità dei costi dei macchinari presi in locazione e dati in comodato. In caso contrario, il vantaggio economico che deriva dalla deduzione “non può ritenersi intrinseco alla dazione in comodato del macchinario all’estero, in quanto è ben possibile che l’operazione sia diretta ad ottenere utilità di tipo diverso, favorendo l’aumento dei profitti” non della società italiana, ma di quella straniera. Da ciò, l’accoglimento del ricorso.
weekly news 4/2011