La Commissione tributaria provinciale di Modena pronuncia sentenza numero 5 (2011), in materia di accertamento. L’operazione di lease back - afferma - non può essere equiparata a una cessione a titolo oneroso. Con ciò, la Ctp si discosta dall’interpretazione di prassi (risoluzione 237/E/2009 e circolare 38/E/2010), che ritiene che la plusvalenza derivante da un’operazione di lease back debba - in ragione dell’articolo 86, comma 4, del Tuir - concorrere integralmente alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio in cui è realizzata ovvero, se ne ricorrono i presupposti di legge, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto.
Per la Commissione, quelle plusvalenze vanno invece tassate in funzione della durata del contratto di locazione, non per intero nel periodo in cui si è prodotta la cessione.
weekly news 4/2011