Il beneficio fiscale legato alla prima casa “spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell’acquisto dell’immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile stesso”. In più, la Corte afferma che il giudice “deve, di volta in volta, considerare le peculiarità del caso concreto”, ossia “l’impossibilità di realizzare il proposito abitativo entro i termini prestabiliti, va valutato secondo riferimento a parametri di ragionevolezza e buona fede correlati alle vicende del caso di specie”.
È quanto si apprende dalla lettura della sentenza n. 3507 dell’11 febbraio 2011, emessa dalla Cassazione. Il caso vedeva l’acquirente, comprato l’immobile e fruito degli aiuti in oggetto, non ottenere, pur avendo fatto regolare richiesta, la residenza nel Comune entro i 18 mesi concessi dalla legge. La causa: un ritardo del Comune. Il Fisco, soccombente, richiedeva la maggiore imposta di registro.
weekly news 07/2011