La Cassazione, con sentenza 3522 dell'11 febbraio 2011, ha stabilito che i contribuenti sono tenuti a depositare anche in forma di fotocopia la dichiarazione dei redditi, l'accertamento e tutti gli atti della fase amministrativa necessari a contestare, entro il termine fissato per il ricorso.
Dunque, sono estesi al contenzioso fiscale i citati adempimenti propri del codice di procedura civile. Nel caso di specie la sezione tributaria della Cassazione ha dichiarato improcedibile un ricorso di un contribuente verso un accertamento, poiché il ricorrente non aveva presentato entro il termine per il ricorso in Cassazione la dichiarazione dei redditi, l'istanza di condono, l'avviso di accertamento e le controdeduzioni in appello.
weekly news 07/2011