In risposta ad un question time in Commissione Finanze alla Camera, il rappresentante del ministero dell’Economia ha confermato la dicotomia tra valore ai fini delle imposte dirette e valore ai fini Iva di un immobile da ristrutturare ceduto.
In sostanza: lo stesso immobile – fabbricato inserito in un piano di recupero approvato dal Comune - in ambito delle dirette rappresenta un’area fabbricabile e in ambito Iva un fabbricato. Pertanto, il cedente deve assoggettare a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione dell’area edificabile, ma ai fini Iva il “fabbricato” è generalmente esente e implica l'indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti.
La spiegazione è che la cessione di area fabbricabile in considerazione della destinazione del bene è ritenuta di per sé speculativa.
weekly news 07/2011