Anche la sentenza 3923 del 17 febbraio 2011, emessa dai giudici di legittimità in tema di accertamento induttivo, si esprime per la non liceità dell’accertamento fiscale esclusivamente fondato sugli standard, quando il commerciante dimostri che il suo esercizio si trova nelle vicinanze di molte attività simili. Essa ribadisce, cioè, che il solo scostamento dagli studi di settore non può essere sufficiente a fondare la pretesa erariale, giacché occorrono altri elementi di supporto.
Nel caso sotto esame, l’utilizzo degli studi di settore come parametri assoluti è infatti errato. Il commerciante al dettaglio, cui era stato recapitato l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio fiscale – sulle risultanze di Gerico - rettificava i ricavi, determinando così un maggior reddito ed una maggiore Iva dovuta, eccepiva che lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo strumento presuntivo era del 7% e che la divergenza era giustificata dalle dimensioni ridotte dell’esercizio commerciale, che non permettevano la completa esposizione dell’assortimento disponibile, oltre che dalla presenza, nelle vicinanze, di numerose altre attività specializzate nello stesso settore. Vittoria per il contribuente.
weekly news 07/2011