Lo schema di decreto legislativo contenente le regole per il prepensionamento dei lavoratori impegnati in attività usuranti sarà oggi all’esame della Commissione lavoro alla Camera, dopo la presentazione del relatore Giuliano Cazzola. Al Senato, invece, saranno ascoltate le associazioni sindacali. La delega riproposta nel Collegato lavoro sembra, dunque, giunta a buon punto: dopo i pareri parlamentari il decreto tornerà in Consiglio dei ministri (dove era stato già approvato a fine gennaio). Con il provvedimento si vuole disciplinare il diritto al pensionamento anticipato per tutti quei lavoratori che dimostrano di aver svolto per un certo periodo attività e lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. La condizione è che il lavoratore abbia svolto le attività usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31/12/2017; per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018 (in presenza di almeno 35 anni di contributi). Per il periodo 2008 – 2012, l’anticipo può variare da uno a tre anni se ci si riferisce all’età anagrafica e da uno a due anni se si tiene conto della “quota”, cioè della somma tra età anagrafica e anzianità contributiva, ma sempre in presenza di 35 anni di contributi. Nel provvedimento vengono elencate le attività considerate usuranti: i lavori in galleria, cava, miniera; i lavori ad alte temperature; quelli in cassoni ad aria compressa e spazi ristretti; l’asportazione dell’amianto e la lavorazione del vetro cavo. Anche il lavoro notturno è considerato tra le attività usuranti, se impegna il lavoratore per almeno sei ore nel periodo notturno e per un numero minimo di 78 giorni l’anno. Per chi svolge fino a 64 giorni il beneficio viene progressivamente ridotto. Analogamente, è considerato usurante il lavoro svolto nel periodo notturno per almeno tre ore per periodi di lavoro effettivo di durata pari all'intero anno lavorativo.
weekly news 09/2011