La Cassazione, con la sentenza n. 4776 del 28 febbraio 2011, ha ribadito che dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. Sulla base del principio ricordato la Corte ha stabilito che, nel rispetto della capacità contributiva, resta emendabile la dichiarazione dei redditi, nel caso di una Spa, sulla base di una nuova approvazione di bilancio derivata dall'intervento della Consob. Ciò poiché dalla dichiarazione derivava l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che dovevano restare a suo carico.
Di più: con la sentenza i giudici hanno riconosciuto al contribuente il diritto alla restituzione delle maggiori imposte versate, non reputando necessaria l’istanza di rimborso.
weekly news 09/2011