Con sentenza n. 9539 del 29 aprile 2011 la sezione tributaria della Corte di cassazione ha esposto il principio in base al quale sorge il diritto di dedurre il costo sopportato per le provvigioni date al mediatore. I giudici tributari, al fine di identificare il periodo in cui è possibile dedurre il costo delle provvigioni, sostengono essere rilevante il momento dell'esecuzione della prestazione, oggetto del contratto di agenzia, da parte del preponente verso il terzo. E' stata quindi rigettata la tesi del ricorrente secondo cui il diritto alla deduzione scatta nel momento in cui l'agente conclude il contratto con il terzo. In tale ambito fondamentale è l'applicazione dell'articolo 75 del Tuir, in vigore all'epoca dei fatti di causa, per il quale la determinazione dell'esercizio di competenza, per il preponente, avviene sulla base dalla data di esecuzione del contratto (consegna o spedizione per i beni mobili, stipula dell'atto per i beni immobili).
Quindi il diritto a dedurre il costo della provvigione va collegato all'esecuzione da parte del preponente, momento in cui nasce l'esigibilità della provvigione e quindi la possibilità di esporre il costo in deduzione.
weekly news 18/2011