La prima scadenza delle comunicazioni Iva è al 31 ottobre 2011 e riguarda solo le operazioni rese e ricevute da soggetti obbligati all'emissione della fattura nel corso del periodo d'imposta 2010 e solo le operazioni con importi pari o superiori a 25mila al netto di Iva. Il tetto dei 25mila euro vale anche:
- se il corrispettivo è stato frazionato;
- se è costituito dalla sommatoria di contratti collegati;
- se nel 2010 è stata emessa per una fornitura di beni o di servizi una nota di variazione che abbia determinato un incremento del valore del contratto o dei contratti preesistenti.
Con la recente circolare 24/E/2011 si ricorda, inoltre, che:
- se il superamento del limite avviene nel 2011 e il contratto originario riportava già un corrispettivo superiore a 25mila euro, entro il 31 ottobre 2011 l'operatore dovrà effettuare la comunicazione solo per ciò che è stato fatturato anche se inferiore a 25mila euro;
- tutti i soggetti passivi Iva anche se non tenuti all'emissione della fattura (commercianti al dettaglio e artigiani che certificano i corrispettivi con scontrini e ricevute fiscali quando effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizio di importo superiore a 3.600 euro) hanno l’obbligo di annotare, per la successiva comunicazione al Fisco, le operazioni superiori a 3.600 euro solo a decorrere dal 1° luglio 2011 e solo per le operazioni effettuate a partire da quella data.
weekly news 22/2011