La sentenza n. 23/5/11, della Commissione tributaria provinciale della Puglia, esamina il caso di un errore formale commesso da un contribuente, che nel versare le imposte sul valore aggiunto e l’Irap, tramite modello F24, ha erroneamente indicato il proprio codice fiscale/partita Iva, riportando quello di un altro contribuente.
A seguito di controlli automatizzati effettuati dall’Amministrazione finanziaria, emergeva il mancato pagamento delle imposte e la stessa Agenzia provvedeva a darne comunicazione al contribuente, che nel caso di specie era uno studio legale. Il contribuente, appurato l’errore, richiedeva all’ufficio delle imposte il corretto abbinamento del versamento effettuato allo studio associato. La richiesta è stata, però, ignorata e in un secondo momento allo stesso studio veniva notificata una cartella di pagamento.
Arrivata al secondo grado di giudizio, la questione è stata risolta dalla Ctp pugliese che, accogliendo il ricorso proposto dallo studio associato, ha sancito che il versamento di imposte effettuato mediante modello F24, non può considerarsi omesso solo per l’errata indicazione del codice fiscale; soprattutto se il contribuente si è adoperato a provare il disguido puramente formale in cui era incorso. Dunque, non vi è alcun motivo da parte dell’Amministrazione finanziaria di non “abbinare” il versamento al vero contribuente che lo ha effettuato, indipendentemente dalla volontà manifestata dall’ignaro beneficiario.
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