In attuazione della norma contenuta nel decreto Milleproroghe è stato emanato il DM Economia 8 giugno 2011, sul trattamento fiscale delle stock option in capo alla società emittente.
In particolare, merita attenzione l’articolo 6, comma 2 del decreto - ribattezzato “decreto Ias” – che disciplina gli effetti fiscali dell’assegnazione di stock option a dipendenti ed amministratori di società controllate. Il citato articolo afferma che "i maggiori valori delle partecipazioni iscritti ai sensi dell’Ifrs 2 a seguito di un’operazione con pagamento basato su azioni, regolata con propri strumenti rappresentativi di capitale a favore di altra entità del gruppo che acquisisce i servizi forniti dai propri dipendenti, incrementano il costo della partecipazione sia ai fini Ires che Irap”. In altri termini, tale norma prevede la deducibilità, ai fini Ires, dei componenti negativi rilevati a conto economico quali spese per prestazioni di servizi regolate con strumenti rappresentativi di capitale sulla base dell’Ifrs 2. L’Ifrs 2 è proprio il principio contabile internazionale che regola la contabilizzazione delle transazioni con pagamento basato su azioni effettuato dalla società verso terzi. Questo principio prevede che la controllata Ias adopter possa iscrivere a conto economico il costo per la prestazione di lavoro ricevuta, rilevando in cambio “il corrispondente aumento del patrimonio netto come conferimento di capitale della controllante”.
Cioè, l’assegnazione di tali valori mobiliari costituisce una forma di ulteriore remunerazione riconosciuta al personale dipendente o agli amministratori della società, che non è prevista dalla rappresentazione giuridico-formale dei fatti aziendali. Dunque, per l’esatta qualificazione e imputazione temporale di tali stock option, il decreto Ias rinvia al dettato dell’articolo 83 del Tuir, secondo cui valgono i criteri di qualificazione e imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali. Ecco dunque che le stock option vengono qualificate come costo di lavoro dipendente, dato che le opzioni vengono considerate come parte integrante della remunerazione concordata tra società e dipendente. Per quanto riguarda il periodo d’imposta di competenza, lo stesso è da individuare nell’esercizio in cui il costo della prestazione concorre alla formazione del risultato di bilancio. Infine, l’imputazione temporale del fair value dell’opzione avverrà durante il periodo di maturazione dell’opzione stessa.
Il tutto con il risultato che – al momento di esercizio dell’opzione - non si verrà a creare alcuna conseguenza contabile né fiscale: il fair value delle opzioni viene rilevato a conto economico all’atto dell’assegnazione con l’effetto che non si genera alcun disallineamento tra valore di bilancio e costo fiscale della partecipazione nella controllata.
Nell’ipotesi di mancato esercizio dell’opzione da parte dei soggetti Ias adopter, invece, l’apporto iniziale non perde la sua qualificazione patrimoniale e non emergono sopravvenienze attive. In caso di successiva vendita della partecipazione rivalutata per effetto delle stock option di gruppo, la plusvalenza tassabile che si genera sarà inferiore a quella effettivamente realizzata, con la conseguenza che si avrà un risparmio d’imposta sull’importo soggetto a tassazione rispetto all’effettivo arricchimento patrimoniale di cui potranno beneficiare i soci/dipendenti.
weekly news 24/2011