La Corte di cassazione, con sentenza n. 23425 depositata il 10 giugno 2011, ha confermato la decisione di condanna per omessa dichiarazione dei redditi impartita dai giudici di merito nei confronti dell'amministratore di fatto di alcune società cooperative.
Nel ricorso dinanzi ai giudici di legittimità, l'amministratore si era difeso sostenendo di non essere obbligato alla presentazione delle dichiarazioni fiscali non essendo lui il rappresentante legale delle società. Tuttavia, dall'istruttoria era emerso che quest'ultimo soggetto era, in realtà, un prestanome, privo di reali facoltà organizzative nonché della disponibilità delle scritture contabili stesse mentre il vero gestore era proprio il ricorrente.
Secondo la Corte di legittimità, quindi, il vero soggetto qualificato a rispondere dell'illecito omissivo era da considerare l'amministratore in quanto colui che effettivamente gestiva la società “perché solo lui è in condizione di compiere l'azione dovuta mentre l'estraneo è il prestanome”. A quest'ultimo soggetto, per contro, poteva essere imputata solo una forma di corresponsabilità sulla base della posizione di garanzia assunta ai sensi dell'articolo 2392 del Codice civile.
weekly news 24/2011