Lo studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 221-2010/I dal titolo “Riduzione del capitale per perdite e trasformazione di società in liquidazione”, prende le mosse da un decreto del 17 ottobre 2007 con cui il Tribunale di Milano ha ritenuto legittima la trasformazione di una società per azioni in stato di liquidazione e con perdite superiori al capitale sociale, in società a responsabilità limitata, con contestuale riduzione del capitale medesimo ad una somma pari al minimo legale previsto per questo secondo tipo di società.
Tale prassi viene condivisa dal notariato, il quale sottolinea come la trasformazione societaria possa validamente essere effettuata in fase di liquidazione al fine di consentire una riduzione dei costi della liquidazione stessa grazie alla possibilità di eliminare il collegio sindacale e i compensi dei relativi membri. Sulla questione se anche le società di capitali in liquidazione siano tenute o meno a procedere alla riduzione del capitale, ed, in particolare, a farlo in misura tale da eliminare integralmente le perdite pregresse negli stessi termini e limiti previsti dalla disciplina generale, i notai sottolineano come il tribunale abbia dato risposta negativa sostenendo che “nella fase della liquidazione, il capitale non potrebbe essere soggetto alla disciplina di legge vigente nel caso di attività ordinaria delle società lucrative” e ciò in quanto la discesa del patrimonio sociale al di sotto del limite del capitale determina proprio la cessazione dell’attività ordinaria e la necessità della liquidazione. Parimenti – si legge nel testo del documento - le società di capitali in liquidazione non sono tenute a ridurre il capitale in misura inferiore alle perdite.
weekly news 24/2011