Con sentenza n. 13291 del 17 giugno 2011, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato un avviso di liquidazione con cui erano stati revocati i benefici concessi ad un uomo sull'atto di acquisto della prima casa, per avere l'acquirente alienato il bene entro il termine quinquennale, senza procedere, nell'anno successivo alla vendita, all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Il contribuente, da parte sua, aveva impugnato l'atto impositivo assumendo di avere adempiuto alla prescrizione di legge avendo acquistato una quota del quattro per mille di altro immobile da destinarsi a prima casa. I giudici di merito avevano ritenuto fondata la doglianza del contribuente e per questo avevano accolto la domanda di annullamento dell'atto dell'Amministrazione finanziaria. Di diverso avviso la Suprema corte secondo cui l'acquisto non dell'intero, ma di una quota dell'immobile, poteva beninteso integrare il requisito richiesto ma solo qualora la stessa fosse “significativa, di per sé, della concreta possibilità di disporre del bene sì da poterlo adibire a propria abitazione principale”.
Per la Corte, infatti, un acquisto, come quello di specie, di una quota particolarmente esigua di immobile non poteva “comportare da solo il potere di disporre del bene come abitazione propria essendo inidoneo a realizzare l'adibizione ad abitazione che è la finalità perseguita dal legislatore”.
weekly news 25/2011