Con il parere n. 16 del 1° agosto 2011, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro evidenzia come il licenziamento per scarso rendimento è valido solo se il datore di lavoro dimostri che il mancato raggiungimento del risultato atteso sia dovuto al comportamento negligente del lavoratore.
Dunque, il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale, o d'uso, non basterebbe a configurare l'inesatto adempimento: il lavoratore è obbligato ad un “facere” e non ad un risultato, come invece nel caso dei co.co.co.
Pertanto, il datore di lavoro deve anche dimostrare un considerevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore. E' ammessa la prova della comparazione tra i risultati produttivi del dipendente con il rendimento medio dei colleghi che evidenzi una “enorme sproporzione”.
weekly news 31/2011