Con sentenza n. 17845 depositata lo scorso 31 agosto 2011, la Corte di cassazione ha ricordato come il divieto di licenziamento in caso di nozze, accordato dalla legge 9 gennaio 1963 numero 7, è fondato sull'elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio senza essere subordinato all'adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice al datore.
Deve dunque ritenersi illegittimo il licenziamento “intimato senza che ricorressero i presupposti di una delle ipotesi di legittimo recesso datoriale, contemplate nell’ultimo comma dell’articolo 1, Legge n. 7/1963, nel periodo intercorrente tra la richiesta delle pubblicazioni e un anno dalla celebrazione”. Tuttavia – conclude la Corte - "non può assumere rilevanza la richiesta di pubblicazioni successive al licenziamento se pure intervenuta nel periodo di preavviso".
weekly news 35/2011