Il mancato deposito dell’avviso di ricevimento viene sanato dalla regolare costituzione in giudizio dell’altra parte. E’ uno dei principi sanciti dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 16752 del 2011, con la quale si è occupata della presentazione del ricorso tributario a mezzo posta.
Circa il vizio contestato dalle Commissioni di merito riguardante la spedizione da parte del contribuente del ricorso mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, i giudici di cassazione hanno specificato che ciò non rappresenta una vizio che porta alla nullità ma solo una mera irregolarità a cui si rimedia con il raggiungimento dello scopo da parte dell’atto.
Relativamente al mancato deposito della cartolina di ritorno, la cassazione ricorda che, in questo caso, il contribuente viene rimesso in termini per depositare l’avviso se fornisce prova di aver richiesto all’ufficio il duplicato dell’avviso di ricevimento che afferma di non avere mai ricevuto.
weekly news 36/2011