Saranno soggette all'Iva con la vecchia aliquota del 20% le operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, anche se fatturate dopo. Si dovrà applicare la nuova aliquota del 21%, invece, in caso il destinatario dell'operazione fosse un ente pubblico e il fornitore non abbia emesso e “registrato” (altra modifica della Manovra bis) la fattura anteriormente alla data citata. Gli operatori non obbligati ad emettere fattura avranno un solo metodo, ai fini della liquidazione periodica, per lo scorporo dell’Iva nelle operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 138/2011: il metodo matematico, non valendo più il sistema a percentuale. E non solo per le operazioni con aliquota al 21%, ma anche per quelle con Iva ridotta (al 10 e 4%). Tra gli interessati, i commercianti al dettaglio, gli albergatori, gli artigiani.
weekly news 36/2011