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La Manovra bis cancella le percentuali di scorporo

Pubblicato il 09 settembre 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Saranno soggette all'Iva con la vecchia aliquota del 20% le operazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, anche se fatturate dopo. Si dovrà applicare la nuova aliquota del 21%, invece, in caso il destinatario dell'operazione fosse un ente pubblico e il fornitore non abbia emesso e “registrato” (altra modifica della Manovra bis) la fattura anteriormente alla data citata. Gli operatori non obbligati ad emettere fattura avranno un solo metodo, ai fini della liquidazione periodica, per lo scorporo dell’Iva nelle operazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del Dl 138/2011: il metodo matematico, non valendo più il sistema a percentuale. E non solo per le operazioni con aliquota al 21%, ma anche per quelle con Iva ridotta (al 10 e 4%). Tra gli interessati, i commercianti al dettaglio, gli albergatori, gli artigiani.

weekly news 36/2011

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Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta. 

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Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...