Ctp Milano, con sentenza n. 241 del 20 luglio 2011, ha chiarito che non basta a provare la residenza fittizia una semplice utenza domestica per l’utilizzo dell’energia elettrica (con tariffa uso residenti) intestata ad un cittadino italiano residente all’estero, regolarmente iscritto all’Aire.
Il caso vedeva una monegasca accertata ai fini Irpef che non aveva dichiarato, a ragione, il reddito erogato dal sostituto d’imposta a titolo di compenso per attività di collaborazione coordinata e continuativa a progetto assoggettato a ritenuta alla fonte, a titolo di imposta in misura pari al 30%.
Contro il ricorso “l’Ufficio non ha in alcun modo addotto, nelle motivazioni dell’avviso di accertamento, la benché minima osservazione sullo status di soggetto non residente della ricorrente, tenuto conto ex plurimis che la certificazione dell’AIRE risulta sufficiente per l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta ex art. 24 e 25 D.P.R. 600/73”. L’Amministrazione avrebbe dovuto procedere a controlli, prima di emettere l’atto contestato, volti a verificare l’applicazione testuale delle disposizioni di cui all’art. 24 comma 1-ter del Dpr 600/73, secondo le quali sulla parte imponibile dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti a soggetti non residenti, era stata operata la ritenuta a titolo d’imposta, nella misura del 30%: erroneamente ha ritenuto più opportuno, invece, imputare all’accertata, sulla base del mero contratto di utenza ai fini domestici, la residenza fittizia.
weekly news 37/2011