Notizia

La residenza all ' estero non e' fittizia se si ha una utenza in Italia

Pubblicato il 11 settembre 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Ctp Milano, con sentenza n. 241 del 20 luglio 2011, ha chiarito che non basta a provare la residenza fittizia una semplice utenza domestica per l’utilizzo dell’energia elettrica (con tariffa uso residenti) intestata ad un cittadino italiano residente all’estero, regolarmente iscritto all’Aire.

Il caso vedeva una monegasca accertata ai fini Irpef che non aveva dichiarato, a ragione, il reddito erogato dal sostituto d’imposta a titolo di compenso per attività di collaborazione coordinata e continuativa a progetto assoggettato a ritenuta alla fonte, a titolo di imposta in misura pari al 30%.

Contro il ricorso “l’Ufficio non ha in alcun modo addotto, nelle motivazioni dell’avviso di accertamento, la benché minima osservazione sullo status di soggetto non residente della ricorrente, tenuto conto ex plurimis che la certificazione dell’AIRE risulta sufficiente per l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta ex art. 24 e 25 D.P.R. 600/73”. L’Amministrazione avrebbe dovuto procedere a controlli, prima di emettere l’atto contestato, volti a verificare l’applicazione testuale delle disposizioni di cui all’art. 24 comma 1-ter del Dpr 600/73, secondo le quali sulla parte imponibile dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti a soggetti non residenti, era stata operata la ritenuta a titolo d’imposta, nella misura del 30%: erroneamente ha ritenuto più opportuno, invece, imputare all’accertata, sulla base del mero contratto di utenza ai fini domestici, la residenza fittizia.

weekly news 37/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).