Con la risoluzione n. 94 del 22 settembre 2011, l’agenzia delle Entrate interviene sull’utilizzo del credito d’imposta risultante dalla conversione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, dettandone le modalità di esposizione nella dichiarazione dei redditi. Nel modello Unico 2011 il credito d’imposta in esame va indicato nella sezione XIX del quadro RU, utilizzando il codice credito 80, secondo le istruzioni relative alla compilazione della sezione medesima. Si chiarisce, inoltre, che il credito d’imposta derivante dalla trasformazione delle attività anticipate diventa utilizzabile a “decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci”. O ancora, che la disciplina è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 225/2010, pertanto, produce effetti con riferimento a tutti i bilanci la cui approvazione sia avvenuta successivamente a tale data. Al credito non è applicabile alcun limite di utilizzo, diversamente da quanto previsto per crediti d’imposta di altra origine. Infine, si spiega che non può essere chiesto a rimborso, ma può essere solo compensato o ceduto. Per consentirne la compensazione, con la risoluzione n. 57/E/2011 è stato istituito il codice tributo “6834” che, con la risoluzione in oggetto, viene ridenominato “Credito d’imposta per imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdita di esercizio – art. 2, commi da 50 a 59 del dl 225/2010 e successive modificazioni”.
weekly news 38/2011