Con riferimento alla definizione agevolata delle liti fiscali, è nella facoltà del contribuente rinunciare, pur possedendone i requisiti, al beneficio e quindi alla sospensione del processo. Con sentenza n. 157/4/11 del 14 ottobre 2011 la Ctp Reggio Emilia, trattando di un ricorso avanzato per contestare la maggiore imposta di registro attribuita dall'ufficio tributario, ha aggiunto che il contribuente può esprimere la rinuncia a beneficiare della normativa attinente alla definizione delle liti pendenti a mezzo di dichiarazione espressa nell'udienza stessa. La pronuncia della commissione emiliana ha anche affermato come sia potere dell'amministrazione finanziaria riqualificare l'atto oggetto di imposta di registro; in ogni caso deve procedere avendo riguardo alla natura dell'atto stesso, senza basare la riqualificazione su elementi esterni che facciano propendere per un diverso intento delle parti. Infatti, la norma che è alla base di detta imposta, l'articolo 20 del T.U. registro, impone di considerare la natura intrinseca dell'atto ed i suoi effetti giuridici. Non è ammesso discostarsi da tale principio.
weekly news 44/2011