Notizia

Niente pretese per il Fisco se l ' azienda e' stata cancellata dal registro

Pubblicato il 04 novembre 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con sentenza n. 22863 del 3 novembre 2011, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate contro la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato un accertamento Irpeg notificato al liquidatore di un'azienda che era stata cancellata definitivamente dal Registro imprese nel 2004.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, sottolineato come la cancellazione dal Registro delle imprese, in esito alla riforma del diritto societario, comporti l'estinzione irreversibile della società anche se siano ancora presenti “debiti insoddisfatti” o “rapporti non definiti”.

Nella specie, – si legge nel testo della decisione - “la pretesa creditoria di cui alla cartella del fisco non poteva essere fatta valere contro il soggetto passivo (la società) comunque al momento già estinto ai sensi del nuovo articolo 2495 del codice civile”.

weekly news 44/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).