Con sentenza n. 22863 del 3 novembre 2011, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate contro la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato un accertamento Irpeg notificato al liquidatore di un'azienda che era stata cancellata definitivamente dal Registro imprese nel 2004.
I giudici di legittimità hanno, in particolare, sottolineato come la cancellazione dal Registro delle imprese, in esito alla riforma del diritto societario, comporti l'estinzione irreversibile della società anche se siano ancora presenti “debiti insoddisfatti” o “rapporti non definiti”.
Nella specie, – si legge nel testo della decisione - “la pretesa creditoria di cui alla cartella del fisco non poteva essere fatta valere contro il soggetto passivo (la società) comunque al momento già estinto ai sensi del nuovo articolo 2495 del codice civile”.
weekly news 44/2011