Notizia

Concordato preventivo, non obbligatoria la transazione con il Fisco

Pubblicato il 05 novembre 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 22931 e 22932 depositate il 4 novembre 2011, ha espresso un primo giudizio di legittimità sulla questione dell’obbligatorietà della transazione fiscale ad opera delle imprese che intendono accedere al concordato preventivo.

In entrambe le sentenze, l’oggetto è l'omologazione di proposte di concordato preventivo da parte dei competenti tribunali con relativa falcidia dell’Iva per aziende in crisi, che non avevano in precedenza posto in essere la transazione con il Fisco. Dunque, i giudici di merito avevano deciso l’omologazione della procedura concorsuale, con relativo abbattimento del debito Iva, senza che l’impresa interessata avesse preventivamente interpellato l’agenzia delle Entrate con una richiesta di transazione fiscale. Anche se, di fatto, la norma prevede espressamente la possibilità di dilazionare il pagamento dell’Iva, non prevede altrettanto quella di abbattere completamente tale tributo, trattandosi di un’imposta armonizzata a livello comunitario.

La conferma della decisione di merito delle Corti d'Appello ha portato l’agenzia delle Entrate a ricorrere direttamente in Cassazione.

Con le due sentenze, gli Ermellini fissano i seguenti principi di diritto:

- in occasione del concordato preventivo, l’impresa in crisi può ottenere un abbattimento o una dilazione delle proprie pendenze con il Fisco, con eccezione espressa per le risorse proprie comunitarie;

- per l’Iva e le ritenute operate e non versate è possibile solo la dilazione del pagamento;

l’Iva non può essere falcidiata;

- in presenza di debiti tributari e di proposta di concordato preventivo, l’imprenditore in crisi può scegliere di interpellare l’Amministrazione finanziaria mediante la transazione fiscale, contro l’opposto avviso dell’agenzia delle Entrate.

La Corte, però, specifica che pur essendo vero che l’imprenditore può scegliere o meno di interpellare preventivamente il Fisco, tale opzione porta ad instaurare due differenti percorsi. Senza interpello, il Fisco assume lo stesso ruolo degli altri creditori con stessi diritti/doveri; con richiesta di transazione, l’imprenditore vedrà il proprio debito tributario preventivamente individuato con conseguente maggiore trasparenza e intelligibilità della proposta di concordato.

weekly news 45/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...