Contiene importanti indicazioni sulla correttezza della stipula di un contratto a termine la sentenza n. 5020, del 25 ottobre 2011, emessa dal Tribunale di Milano.
Trattando del caso della stipula di un contratto a termine avvenuto per sostituire una dipendente in maternità, il giudice ha sancito quanto segue:
- nel caso in cui la ragione della sostituzione muta (nella specie la lavoratrice sostituita non ha più fruito del congedo di maternità ma di un periodo di ferie), la causale della sostituzione rimane legittima anche con riferimento al periodo di ferie, in quanto ciò che rileva è l'assenza dal lavoro della dipendente;
- la fissazione della data di cessazione del contratto può avvenire indicando un giorno determinato (quindi una data) ovvero determinabile (rimane incerto il giorno preciso), identificato dal verificarsi di uno specifico evento;
- l'eventuale proroga del contratto a termine richiede che l'azienda specifichi la ragione oggettiva di tale prolungamento.
weekly news 45/2011