Il riferimento all'utilizzo di beni strumentali e spese per attività professionali non é elemento sufficiente ad individuare un'autonoma organizzazione tale da assoggettare il professionista all'Irap. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26427, del 7 dicembre 2011, accogliendo il ricorso di un avvocato avverso la Ctr Toscana, che aveva rilevato un'autonoma organizzazione dai mezzi utilizzati dal professionista.
La Corte osserva che «la Commissione censura la sentenza impugnata che aveva ritenuto la modestia dei fattori produttivi impiegati dal contribuente, richiamando i rilievi dell'Ufficio circa l'impiego di beni strumentali e la erogazioni di spese compatibili con la struttura organizzativa di uno studio professionale da cui certamente deriva un aumento di valore aggiunto della attività professionale, omettendo del tutto di esporre i dati da cui trae il convincimento e di porli in comparazione critica con l'opinamento contrario espresso dalla sentenza di primo grado».
Solo indicando con precisione quali sono gli elementi (lavoro dipendente, struttura) che configurano l’autonoma organizzazione, si può stabilire la soggezione all'Irap.
weekly news 49/2011