Con un’informazione provvisoria esito di un’udienza del 15 dicembre scorso, le Sezioni unite penali intervengono a chiarire se l'attività di compilazione delle denunce dei redditi per il pagamento delle imposte costituisca reato di esercizio abusivo di professione di ragioniere, perito commerciale o dottore commercialista, quando svolta in modo continuativo, organizzato e retribuito e tale da far supporre il possesso dell'abilitazione, senza iscrizione al relativo albo professionale e senza alcun altro titolo legittimante.
Ebbene, la condotta non è reato alla luce della normativa in vigore al momento della (presunta) commissione dell'illecito.
Con il decreto legislativo n. 139 del 2005, è stato istituito l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e ne sono state tracciate le competenze, anche in materia di compilazione delle dichiarazioni.
Prima di allora non può parlarsi, per l’autore del presunto reato, di esercizio abusivo della professione.
weekly news 51/2011