Notizia

Inversione contabile anche per i dispositivi a circuito integrato

Pubblicato il 08 febbraio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13 del 7 febbraio 2012, rispondendo al quesito presentato da un’associazione di categoria, ha voluto sciogliere uno fra i maggiori dubbi riguardanti l’applicazione delle disposizioni dell'articolo 17, sesto comma, lettera c) del Dpr 633/72, in vigore dal 1° aprile 2011. L’istanza mirava ad ottenere delle precisazioni aggiuntive rispetto a quanto già precisato dall’Agenzia con la risoluzione n. 36/E/2011, in cui si affermava che rientrano nell’ambito dell’inversione contabile i dispositivi comunque riconducibili ai concetti di circuiti integrati elettronici di cui al codice NC 8542 3190 della nomenclatura della tariffa doganale.

L’Agenzia compie ora un passo in avanti e, sentendo anche il parere delle Dogane, vuole meglio specificare cosa s’intende per dispositivi a circuito integrato da assoggettare al regime dell'inversione contabile. L'agenzia delle Entrate precisa che devono essere assoggettati all'obbligo di inversione contabile anche quei dispositivi a circuito integrato, come i componenti di personal computer, riconducibili al suddetto codice.

Importante, poi, l’ulteriore specificazione fatta secondo cui per l’applicazione del reverse charge rileva la riferibilità del bene nella classificazione dei dispositivi a circuito integrato a prescindere dalla loro effettiva utilizzazione. Pertanto, il meccanismo dell’inversione contabile si applica ai microprocessori e alle Cpu in quanto oggettivamente idonei ad essere installati in personal computer o apparecchi analoghi, anche se poi, di fatto, destinati ad essere incorporati in altre apparecchiature, come gli elettrodomestici.

weekly news 06/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...