La Cassazione interviene sulla questione Irap con la sentenza n. 1941, del 10 febbraio 2012, confermando quanto stabilito dalle Commissioni tributarie provinciale e regionale del Lazio in merito al ricorso di un professionista che chiedeva il rimborso dell'Irap.
Il rimborso è stato accordato: il fatto che il professionista si sia avvalso di lavoro altrui occasionalmente è stato ritenuto dai giudici tributari come “sporadica assistenza da parte di terzi”, senza per questo generare il requisito dell'autonoma organizzazione.
weekly news 07/2012