Esibite le proprie osservazioni per giustificare come fisiologiche le contestate differenze inventariali di magazzino, una società destinataria di Pvc riceveva avviso di accertamento per non aver essa, a giudizio della Guardia di finanza, adeguatamente giustificato quelle differenze. Presentato ricorso, la società ha ottenuto l'accoglimento delle doglianze.
Avere genericamente stabilito, nel Pvc, che le memorie non sono state debitamente giustificate e che pertanto il Fisco era legittimato a rinnovare le contestazioni, fa ritenere ai giudici della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, che gli Uffici fiscali non abbiano risposto alla prescrizione dettata dallo Statuto dei diritti del contribuente (Obbligo di motivazione ex art. 12, comma 7 della Legge n. 212/2000), non avendo adeguatamente - ma solo genericamente, appunto - valutato le osservazioni presentate.
La genericità viene dunque punita dalla Commissione tributaria emiliana, che dichiara nullo l'accertamento per non aver adeguatamente motivato il mancato accoglimento delle osservzioni del contribuente.
weekly news 08/2012