Con circolare n. 3 del 16 febbraio 2012, il ministero del Lavoro fornisce alcune importanti indicazioni operative sull’articolo 4, commi 2 e 3, del Dpr n. 207/2010, che dà attuazione all’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 163/2006, anche noto come Codice appalti.
Il Dpr n. 207/2010 ha introdotto il cosiddetto meccanismo di ”Intervento sostitutivo”, secondo cui le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale (imprese che detengono lavoratori in appalto) e versano agli istituti previdenziali (Inps/Inail) e/o alle casse edili le somme dovute in forza del contratto di appalto, qualora dall’analisi del Durc si riscontrino delle situazioni di irregolarità nei versamenti dovuti ai citati enti.
In altri termini, accertata la presenza effettiva dei debiti dell’appaltatore, la pubblica amministrazione può, tramite il responsabile del procedimento, attivare la speciale procedura di intervento sostitutivo che vede, in un primo momento, il congelamento della somma dovuta come corrispettivo dell’appalto e, successivamente, il pagamento del debito esistente verso gli istituti previdenziali ed assicurativi, scontandolo dall’importo iniziale pattuito come corrispettivo dell’appalto.
Il Ministero tenta di far chiarezza sui passaggi chiave del citato meccanismo, offrendo le seguenti precisazioni.
Il meccanismo di intervento sostitutivo scatta non solo quando il debito delle stazioni appaltanti nei confronti degli appaltatori “copre” interamente quanto dovuto agli istituti e alle casse edili, ma anche nel caso in cui tale debito sia superiore. In questa circostanza, con l’intervento si copre solo una quota del debito e il pagamento avviene in misura proporzionale tra gli istituti titolari del credito.
La stazione appaltante che esegue l'intervento sostitutivo è obbligata ad inviare un “preavviso di pagamento”, prima di procedere, per evitare che più stazioni appaltanti si sostituiscano nel pagamento dei debiti dell’impresa appaltatrice.
Il meccanismo sostitutivo si applica integralmente anche ai debiti dei subappaltatori, ma solo a condizione che vi sia necessità di intervento per l’irregolarità a monte dell’appaltatore, nei limiti del debito che quest’ultimo ha nei confronti del subappaltatore. Se l'irregolarità riguarda solo il subappaltatore e l'importo dovuto a quest'ultimo è insufficiente a “coprire” l'irregolarità attestata dal Durc, l'intervento sostitutivo, ancorché i debiti contributivi del subappaltatore siano soddisfatti solo in parte, svincola il pagamento nei confronti dell'appaltatore.
Da ultimo, la circolare ministeriale tiene a precisare che l’intervento sostitutivo non interferisce con l'obbligo della verifica delle irregolarità fiscali, previsto dall’articolo 48/bis del dpr n. 602/73, a cui sono tenute le amministrazioni pubbliche in caso di pagamento di importi superiori ai 10 mila euro.
weekly news 08/2012