A seguito della registrazione dell'atto di conferimento d'azienda e dell'atto di cessione della partecipazione erano stati rilevati in corso di accertamento "intenti elusivi nei predetti atti che celavano una cessione di ramo d'azienda della società spa alla società srl di cui la ricorrente era incorporante diretta".
Con la sentenza n. 32/20/12, depositata l'8 marzo 2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia conferma il giudizio della Ctp di Milano n. 311/42/2010, che accoglie il ricorso presentato dal contribuente in quanto la costituzione della srl con il conferimento del ramo d'azienda e la contestuale cessione della partecipazione totalitaria nella medesima società erano avvenute in trasparenza, configurando una riorganizzazione aziendale, e perché la richiesta dell'imposta era avvenuta oltre il termine di tre anni stabiliti dall'art. 76 del DPR n. 131/1986, a pena di decadenza dal momento della registrazione dell'atto.
La Commissione regionale motiva la sua decisione con la conferma del fatto che l'Ufficio ha notificato l'avviso di liquidazione oltre il termine di tre anni e specificando che gli Uffici non possono procedere in forza dell'art. 20 del DPR n. 131/1986 (Testo unico del registro) ad una riliquidazione fiscale ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, mancando nel sistema dell'imposta di registro una norma antielusiva generale, non consentendo la predetta norma "la ricostruzione della finalità economica complessiva di una serie di atti correlati come previsto dall'art. 37 bis del DPR n. 600/1973 per le imposte dirette".
weekly news 27/2012