Con le Faq pubblicate sul sito dell'agenzia delle Entrate molte precisazioni sugli studi. Se ne riportano alcune.
Si consiglia il ricorso - si è ancora in tempo per il periodo di imposta 2010 - al ravvedimento operoso in caso di omessa allegazione a Unico del modello degli studi di settore, anche a seguito di invito. Se il ravvedimento è nei termini la sanzione sarà ridotta, se oltre i termini, ma prima dell’inizio dell’attività di controllo, la sanzione sarà ordinaria e non incrementata (come nel caso di omessa presentazione).
I contribuenti in regime fiscale agevolato per nuove iniziative imprenditoriali - ex articolo 13 della legge n. 388/2000 - sono obbligati alla presentazione degli studi di settore.
Nel caso ci si trovi in un periodo di non normale svolgimento dell'attività nella impossibilità di fornire alcune informazioni richieste dallo studio, il consiglio è di indicare la circostanza nel quadro delle “note aggiuntive”, dunque salvare la posizione e trasmetterla in allegato ad Unico.
Se lo stesso soggetto esercita sia impresa che lavoro autonomo deve presentare il modello degli studi di settore per entrambe le attività, attraverso due distinti allegati.
In caso di contemporaneo svolgimento di più attività di impresa e più attività di lavoro autonomo, per ogni tipologia di attività dovrà essere individuata l'attività prevalente: se le attività prevalenti per le due categorie reddituali ricadono in codici attività di due studi differenti si compileranno i due modelli; se le attività prevalenti dei due settori ricadono nello stesso studio, il contribuente lo applicherà per entrambe le attività, impresa e lavoro autonomo, compilando sia il quadro F che il quadro G.
weekly news 27/2012