La Ctr Lombardia, con la sentenza n. 67/22/12, nel respingere il ricorso del Fisco, interviene a chiarire che nella cessione di ramo di azienda, il valore della stessa, ai fini dell'imposta di registro, è quello complessivo dei beni che la compongono, compreso l'avviamento, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o dagli atti aventi data certa.
Pertanto, se l’agenzia delle Entrate intende rettificare il valore della cessione contestando la natura fittizia o apparente di un debito esposto nella contabilità aziendale, deve dimostrarlo con prove.
Il Fisco aveva tolto dal calcolo del valore d’azienda il debito appartenente a società del gruppo sulla base della considerazione che la cessione della passività contestata rappresentasse un accollo da parte del cessionario di un debito non inerente al ramo d'azienda ceduto ma relativo al soggetto cedente.
Tuttavia il debito era presente nella contabilità obbligatoria e dalla documentazione allegata al fascicolo processuale della situazione patrimoniale alla data della cessione, si poteva evincere senza dubbio che il debito contestato facesse parte del ramo di azienda ceduto.
weekly news 29/2012