Con la circolare n. 18 del 18 luglio 2012 il ministero del Lavoro, nel giorno dell’entrata in vigore della legge 92/2012, fornisce le prime spiegazioni sulla Riforma del mercato del lavoro.
Tra le indicazioni operative alcune intervengono a chiarire incertezze.
La nuova formulazione del lavoro a termine prevede che, per avvalersi di questa tipologia di contratto senza necessità di indicare la causale tra le parti (durata massima di 12 mesi, non prorogabile), non deve esserci stato in passato alcun rapporto di lavoro di natura subordinata. Non rilevano pregressi rapporti di natura autonoma.
In merito al contratto di lavoro intermittente, o a chiamata, si spiega che i contratti in corso, ante 18 luglio 2012, anche se incompatibili con le nuove disposizioni saranno validi fino al 18 luglio 2013. Inoltre, si ribadisce che per i contratti stipulati dal 18 luglio 2012, i requisiti dei lavoratori sono l'età superiore ai 55 anni o inferiore ai 24 anni (23 anni e 364 giorni); per questi ultimi sussiste la possibilità di lavorare con tale contratto solo fino al compimento del 25° anno (24 anni e 364 giorni), oltre il quale il rapporto sarà trasformato in lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. In proposito, riguardo all’introduzione della comunicazione (per la chiamata del lavoratore non per la sottoscrizione del contratto) si invita alla cautela sui provvedimenti sanzionatori fino all’emanazione del decreto ministeriale che individua le modalità semplificate di comunicazione, ossia via sms. L’adempimento, fino ad allora, potrà essere effettuato con posta elettronica, anche non certificata, e fax alle Dtl, anche nel giorno di inizio della prestazione, ma sempre prima dell’effettivo svolgimento della stessa.
Quanto al lavoro somministrato a tempo determinato, si chiarisce che potrà essere avviato anche dopo il raggiungimento del tetto dei 36 mesi (calcolati considerando solo le attività iniziate dal 18 luglio 2012), poiché i 36 mesi rappresentano il limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro potrà ricorrere alla somministrazione a tempo determinato anche con lo stesso lavoratore ed anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi.
Sull’apprendistato si spiega che si applica solo alle aziende con almeno 10 dipendenti il vincolo della possibilità di assunzione se si è mantenuto in servizio una determinata quota (50% a regime e 30% per un primo periodo transitorio di 36 mesi) degli apprendisti presenti in azienda nei 36 mesi (che decorrono dalla data della nuova assunzione).
weekly news 29/2012