All'amministrazione finanziaria è inibito, nell'ambito di un accertamento riguardante l'attività di un professionista, prestare attenzione alle operazioni poste in atto dal coniuge.
Inoltre, le operazioni attribuibili al professionista, sottoposto ad indagini finanziarie, qualora risultino non giustificate sono rideterminabili dal punto di vista del reddito di lavoro autonomo, quindi delle imposte sui redditi, ma non per quanto riguarda l'Iva.
Detti principi, affermati in sede di Ctp, sono stati confermati dalla Ctr di Palermo, sezione staccata di Catania, con sentenza 269/34/12, del 2 luglio 2012.
I giudici tributari hanno rammentato che, come emerge da documenti di prassi agenziale, il fisco può allargare l'indagine finanziaria anche a conti appartenenti a terzi, con la condizione che dimostri “in sede giudiziale che l'intestazione a terzi è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti”.
weekly news 30/2012