Notizia

Societa' non operative, istanza di disapplicazione valida se presentata fino al 3 luglio

Pubblicato il 28 luglio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 81 del 27 luglio 2012, chiamata a intervenire in merito alla validità delle istanze di disapplicazione della normativa antielusiva presentate il 3 luglio 2012 dalle società in perdita sistematica, precisa che il termine per le istanze in oggetto, in origine il 2 luglio 2012, deve considerarsi posticipato di un giorno, in quanto i 90 giorni prima della presentazione della dichiarazione (requisito della preventività), devono contarsi a ritroso a partire dalla data di presentazione di Unico, che quest’anno, relativamente ai redditi 2011, essendo il 30 settembre una domenica, slitta al 1° ottobre 2012.

A calcoli fatti, i 90 giorni prima della dichiarazione, a disposizione per le risposte dell’Agenzia alle istanze, portano al 3 luglio: dunque, sono valide le istanze presentate fino al 3 luglio 2012. Si dispone, inoltre, che gli Uffici revochino il respingimento per intempestività delle istanze presentate entro il 3 luglio 2012. Nel documento è precisato che il criterio è valido per tutte le istanze di disapplicazione per le quali il comportamento rilevante, oggetto dell’istanza stessa, trova attuazione nella dichiarazione dei redditi (esempio per i 120 giorni delle CfC).

Weekly news 31/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 aprile 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento seconda rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine...

Scadenza del 16 aprile 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 aprile 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).